L’indennità sostitutiva del preavviso, riconosciuta al lavoratore nei casi in cui il rapporto venga interrotto senza la concessione del periodo di preavviso contrattualmente o legalmente previsto, è pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come voce di natura retributiva. Si tratta, in sostanza, di un’equivalente monetario di una prestazione lavorativa non resa, ma che, ove il preavviso fosse stato rispettato, sarebbe stata regolarmente remunerata.

L’obbligazione contributiva previdenziale possiede un carattere pubblicistico e legale, il che la rende completamente autonoma e distinta rispetto al sottostante rapporto di lavoro e all’obbligazione retributiva. Di conseguenza, nessun accordo negoziale tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) può modificarne o influenzarne l’esistenza e la misura.

L’indennità sostitutiva del preavviso, data la sua intrinseca natura retributiva, è soggetta all’obbligo contributivo nel momento in cui il licenziamento, intimato senza il dovuto periodo di preavviso, produce i suoi effetti.

È irrilevante ai fini previdenziali una successiva rinuncia all’emolumento da parte del lavoratore licenziato. L’ente previdenziale ha diritto al versamento dei contributi che sono già maturati per effetto di legge, e la successiva pattuizione abdicativa del lavoratore non può intaccare tale diritto.

Su questo punto, non ci sono margini di dubbio: si tratta di retribuzione differita e, in quanto tale, assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale. La giurisprudenza – anche recente – ha più volte ribadito che l’indennità in questione non può essere sottratta alla base imponibile, proprio perché corrisponde a reddito da lavoro dipendente, ancorché in forma “figurata”.

Questo principio è rafforzato dalla regola del minimale contributivo, la quale impone che la base di calcolo dei contributi sia la retribuzione stabilita dalla legge come dovuta e non quella che è stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro.

Tale principio stabilisce l’irrilevanza per l’ente previdenziale sia:

  1. degli inadempimenti contrattuali del datore di lavoro (ossia, omesso pagamento o versamento di un importo inferiore al dovuto per legge);

  2. sia degli accordi tra datore e lavoratore che mirino a escludere o ridurre la debenza della retribuzione stessa.

La questione: è opponibile all’INPS la rinuncia pattuita tra le parti?

Un nodo problematico emerge quando, al momento della cessazione del rapporto, le parti decidono di regolare le reciproche posizioni economiche mediante atto transattivo: può accadere – e accade frequentemente nella prassi – che il lavoratore, pur in presenza di un licenziamento senza preavviso, dichiari di rinunciare all’indennità sostitutiva.

Il datore di lavoro, sulla base di tale rinuncia, si ritiene dunque esonerato dal versamento dell’importo all’ex dipendente, e – spesso – anche dagli obblighi contributivi correlati.

Ma è proprio su questo punto che interviene l’ordinanza n. 24416 del 2 settembre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che merita di essere attentamente esaminata.

La pronuncia della Cassazione n. 24416/2025: contenuti e principi

Nell’ordinanza in questione, la Suprema Corte ha ribadito in modo netto che l’obbligazione contributiva previdenziale, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può essere influenzata da alcuna volontà negoziale che regoli diversamente l’obbligazione retributiva.

Il rapporto contributivo deve, infatti, rimanere autonomo e distinto dal rapporto di lavoro sottostante, ed è presidiato da norme inderogabili poste a tutela dell’interesse pubblico alla corretta alimentazione del sistema previdenziale.

L’indennità sostitutiva del preavviso, per la sua intrinseca natura retributiva, risulta assoggettata all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza preavviso acquista efficacia. In tale momento, l’obbligo contributivo si consolida in capo al datore di lavoro, e rimane del tutto irrilevante che il lavoratore vi rinunci successivamente, anche mediante atto transattivo.

L’inopponibilità del negozio abdicativo del lavoratore

Il negozio abdicativo proveniente dal lavoratore – cioè la rinuncia all’indennità – non può incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata per effetto di legge.

Tale principio è ulteriormente rafforzato dal riferimento al principio del minimale contributivo, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella “dovuta” per legge, contratto collettivo o individuale, e non quella effettivamente corrisposta.

In altre parole, la retribuzione giuridicamente spettante al lavoratore rileva ai fini contributivi anche se non viene pagata. Ne discende che:

  • Sono irrilevanti tanto gli inadempimenti contrattuali del datore di lavoro, quanto

  • Gli accordi tra le parti che prevedano la non debenza della retribuzione (o di una sua parte, come nel caso dell’indennità di preavviso).

Gli accordi transattivi tra datore e lavoratore, proprio perché non afferiscono al rapporto contributivo, non possono avere alcun effetto nei confronti dell’ente previdenziale. L’obbligazione contributiva rimane presidiata dalla cogenza e dall’inderogabilità del principio del minimale, e non è soggetta alla volontà dispositiva delle parti.

La verifica dell’obbligo contributivo: criteri oggettivi

Ne consegue che la verifica dell’obbligo contributivo va condotta esclusivamente sulla base delle norme di legge che disciplinano il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Il fatto che tale indennità non sia stata materialmente corrisposta per effetto di rinunce o accordi tra le parti è del tutto irrilevante ai fini previdenziali.

L’INPS ha diritto a pretendere i contributi sulle somme che sarebbero state dovute in forza di legge e aventi titolo nel rapporto di lavoro, a prescindere da ciò che le parti abbiano stabilito in sede transattiva.

Implicazioni pratiche e riflessioni critiche

a) Per la prassi aziendale

Alla luce di questa impostazione, chi redige accordi transattivi deve prestare particolare attenzione: una rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso non libera in alcun modo il datore dagli obblighi verso l’INPS.

Sarà dunque necessario:

  • Tenere conto del costo contributivo, anche in assenza di erogazione monetaria al lavoratore;

  • Prevedere eventualmente una voce separata per l’incentivo all’esodo, distinta dall’indennità di preavviso;

  • Evitare che l’accordo venga interpretato come un tentativo di elusione dell’obbligo contributivo.

b) Per la riflessione giuridica

Non mancano voci critiche rispetto a un’impostazione così rigida, che sottopone a contribuzione anche somme mai percepite dal lavoratore. Si pone un tema di proporzionalità e coerenza sistemica, soprattutto nei casi in cui la rinuncia avvenga in un contesto di reale autonomia del lavoratore, magari assistito da un sindacato o da un legale.

Tuttavia, la Corte privilegia la logica oggettiva dell’imponibile previdenziale, a tutela dell’equilibrio del sistema e della certezza dei presupposti contributivi.

Conclusioni operative

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24416/2025, consolida un principio già noto ma che ora assume valenza di guida per la prassi:

L’obbligazione contributiva previdenziale è autonoma, nasce per legge e non può essere compressa né modificata da accordi tra datore e lavoratore. L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini contributivi sin dal momento in cui matura, e la sua eventuale rinuncia – anche transattiva – è inopponibile all’INPS.

Regola pratica per il giuslavorista

In sede di cessazione del rapporto, mai considerare la rinuncia all’indennità di preavviso come esonero dal versamento dei contributi. La base imponibile va comunque computata come se l’indennità fosse stata integralmente erogata.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa di riferimento

  • Art. 2118 c.c. – Recesso dal contratto a tempo indeterminato e obbligo di preavviso.

  • Art. 2120 c.c. – Indennità di fine rapporto (per i riflessi indiretti).

  • D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in L. 19 dicembre 1984, n. 863 – Principi sulla contribuzione previdenziale.

  • Art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389 – Principio del minimale contributivo.

Giurisprudenza essenziale

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. 2 settembre 2025, n. 24416“L’indennità sostitutiva del preavviso è assoggettata a contribuzione anche se il lavoratore vi ha rinunciato in sede transattiva”.

  • Cass. civ., Sez. Lav., 13 luglio 2016, n. 14246 – La retribuzione imponibile ai fini contributivi è quella “dovuta”, anche se non corrisposta.

  • Cass. civ., Sez. Lav., 14 ottobre 2019, n. 25891 – Inopponibilità all’INPS degli accordi che riducono la base contributiva.

  • Cass. civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8824 – Il principio del minimale prevale su patti individuali e rinunce del lavoratore.