La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 19151 depositata l’ 11 luglio 2024, intervenendo in tema di accertamento e violazione dell’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, ha ribadito il principio secondo cui “… In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Infatti, detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass. 6 – 5, Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020; conforme a Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 27623 del 30/10/2018). Il vizio invalidante non consiste dunque nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (Cass. Sez. 5 – , Ordi- nanza n. 21517 del 20/07/2023). …” 

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui, dopo la consegna del p.v.c., veniva notificato, dall’Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento con cui veniva accertata una maggiore IRAP, in conseguenza della riduzione di una perdita dichiarata ai fini IRES. La società contribuente impugnava l’atto impositivo. I giudici di prime cure annullarono l’avviso di accertamento ritenendo fondata la doglianza di mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art.12 comma 7 della l. n. 212/2000 a far data dalla consegna del p.v.c.. L’Amministrazione finanziaria, avverso la sentenza di primo grado proponeva appello. I giudici di secondo grado confermarono la sentenza impugnata. L’Agenzia delle entrate, impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso dell’Amministrazione.

Gli Ermellini evidenziano che “… lo spatium deliberandi di 60 giorni fino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 al contribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento del contraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocuzione scritta. …”