La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1317 depositata il 22 gennaio 2020 intervenendo in materia di società di comodo e relativa procedura disapplicativa ha affermato che “l’interpello è preventivo quando è presentato prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell’istanza, per cui, se il comportamento trova attuazione nella dichiarazione, l’interpello è preventivo se proposto prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, e non novanta giorni prima della scadenza di tale termine.”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata, esercente attività di coltivazione di terreni, silvicoltura, allevamento di animali, presentava alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate un interpello per la disapplicazione delle disposizioni contenute nell’art. 30 legge n. 724 del 1994. L’Agenzia delle Entrate riteneva inammissibile l’istanza poiché inoltrata con meno di novanta giorni prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La società avverso il diniego dell’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale evidenziando l’inesistenza di un termine entro il quale l’istanza di interpello deve essere formulata a pena di inammissibilità. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’impugnazione dell’ufficio.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso precisano che la “mancanza di una norma, primaria o secondaria, che chiarisca che per “preventivo” si intende che l’interpello debba essere presentato almeno novanta giorni prima della scadenza del termine per la dichiarazione (non potendosi interpretare in tal senso la previsione secondo cui l’ufficio deve rispondere entro novanta giorni), fa sì che un interpello sottoposto all’ufficio entro un termine più breve dei suddetti novanta giorni, purchè prima della scadenza della data di presentazione della dichiarazione, non possa considerarsi inammissibile.”
L’art. 1 comma 2 del DM n. 259 del 19 giugno 1998, riguardante le istanze di disapplicazione della disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica, non contempla fra i requisiti di ammissibilità alcun termine per la presentazione dell’istanza.
Inoltre per la Corte Suprema va ribadito che la “circolare è un documento di prassi, con considerazioni di una parte, e non può stabilire sanzioni procedimentali non previste dalla legge.”
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