La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22933 depositata il 9 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamenti fiscali ha affermato che il giudice può annullare l’accertamento Iva sulla base dell’archiviazione del procedimento penale a carico dell’amministratore. Irrilevante che il decreto sia inopponibile all’amministrazione finanziaria.
La vicenda ha riguardato una società a cui venivano notificati due avvisi di accertamento con cui venivano attribuiti maggiori ricavi, derivante da un controllo bancario, ai fini ILOR ed IVA. Il contribuente avverso l’atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolsero le doglianze della società ed annullava l’avviso di accertamento. L’Ufficio avverso la decisione dei giudici di prime cure ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado respingendo il ricorso dell’amministrazione Finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate impugnava, la sentenza dei giudici di appello, con ricorso alla Corte Suprema basandolo su sei motivi di censura.
Gli Ermellini nell’esame delle doglianze in particolare sul litisconsorzio necessario hanno puntualizzato “di dover dare continuità alla giurisprudenza (Cass, n. 12236 del 2010; n. 11240 del 2011; n. 16661 del 2011) secondo cui il litisconsorzio necessario tra società di persone e tutti i soci sussiste, solo, nei tributi imputati per trasparenza, mentre ove la lite concerna, come nella specie, anche l’IVA, la necessità del simultaneus processus va affermata nella residuale ipotesi, qui non ricorrente, in cui l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA, e ciò in quanto: a) nell’ambito del contenzioso tributario l’inscindibilità di cause è riscontrabile quando, per effetto della norma tributaria o della stessa azione dall’Ufficio, l’atto impositivo impugnato in giudizio sia, appunto, unico e coinvolga, in una sola fattispecie costitutiva di obbligazione, una pluralità di rapporti e soggetti diversi; b) il giudicato in materia di tributi diretti non è, di norma, preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d’imposta in tema di IVA, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto (cfr, Cass. n. 25200 del 2009; n. 16661 del 2011 cit).”
Per cui per la Corte di Cassazione la “ritenuta nullità delle intere fasi di merito, svoltesi senza la presenza di tutti i litisconsorti (Società ed intera compagine sociale), in violazione dell’art. 14 del DL.gs. n. 546 del 1992, travolge sia la sentenza impugnata che quella di primo grado, con rinvio alla CTP affinché provveda a decidere la controversia sulle imposte dirette, previa integrazione del contraddittorio.”
I giudici di legittimità respingono il ricorso dell’Agenzia ed accolgono limitatamente, il controricorso del contribuente, per violazione del principio di litisconsorzio necessario per le imposte dirette, nel caso di specie l’ILOR. Pertanto cassano le sentenze di entrambi i giudizi rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale.