La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13050 depositata il 24 maggio 2017 intervenendo in tema di accertamento svolto nei confronti della società di persone ed effetti ai sensi art. 5 del TUIR nei confronti dei soci ha affermato che si realizza l’ipotesi di litisconsorzio necessario originario da cui deriva la nullità della sentenza qualora si svolga la controversia senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. La nullità è rilevabile anche d’Ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Per cui il giudice è obbligato a disporre la riunione dei separati procedimenti oppure l’integrazione del contraddittorio in ciascuno di essi.
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta del pvc redatto dalla Guardia di Finanza, ha notificato un avviso di accertamento per maggiori ricavi ai fini IVA e IRAP e maggiore IRPEF nei confronti di ciascuno dei soci, in ragione della rettifica del reddito di partecipazione. La società contribuente avverso tale atto impositivo propone ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolgono le doglianze della contribuente. L’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado propone ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello in riforma della sentenza impugnata accolgono le motivazioni proposte dal Fisco.
La società ed i soci propongono separati ricorsi avverso la decisione della CTR in cassazione ciascuno sulla base di sei motivi.
Gli Ermellini accolgono, dopo averne disposto la riunione, i ricorsi proposti, in particolare hanno annullato la pronunzia della Commissione Tributaria Regionale per aver trattato separatamente i ricorsi proposti dalla società e dai soci contro i rispettivi avvisi di accertamento.
I giudici di legittimità confermano quanto statuito dalle Sezioni Unite (n. 14815/2008 e n. 10145 del 2012) che in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, oppure riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 546/92,), né dal giudice d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 546/92, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), “deve disporsi, anche d’Ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 ult. co. Cod. Proc. Civ. (Cass., Sez. U, n. 3678 del 2009; conf. Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007). In tal senso deve disporsi per la controversia in oggetto […]”
In riferimento alla determinazione della maggiore IVA la Corte Suprema nella sentenza in commento precisa la necessità dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, poiché “l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato,non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci (Cass. 12236/2010); tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, come nel caso in questione, ad accertamenti IRAP ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici (come nella specie), non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni.”
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