La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15004 depositata il 16 giugno 2017 interviene in tema di atti impugnabili nel processo tributario,  con riferimento alla normativa anteriore al 1° gennaio 2016 (D.Lgs. n. 156/15), precisando che la sospensione cautelare della sentenza, impugnata in in cassazione,  della Commissione Tributaria emessa con ordinanza ai sensi dell’art. 373 Cod. Proc. Civ., non è impugnabile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., non integra una sentenza in senso sostanziale e quindi non solo non costituisce un provvedimento abnorme, ma non è né definitiva, né decisoria, ma ha carattere strumentale e interinale, perché destinata a operare sino alla definizione del già instaurato giudizio di legittimità, ed è inidonea ad assumere efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

La vicenda ha riguardato una srl a cui l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento, avverso il quale la contribuente aveva proposto ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolgono le doglianze della società ricorrente. L’Agenzia delle Entrate propone appello avverso la decisione della CTP con ricorso in Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolgono il ricorso del Fisco ribaltando la sentenza di primo grado. La società contribuente presenta istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di appello. I giudici della CTR  considerato il deposito del ricorso in cassazione ed accogliendo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 546/92 (nella versione precedente alla riforma introdotta dal D.Lgs. 156/15), ha applicato l’art. 373 Cod. Proc. Civ. in base al quale  “il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”.

Il Fisco avverso l’ordinanza di sospensione proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo ritenendo che il provvedimento impugnato sia abnorme, per carenza di potere, non essendo applicabile al processo tributario l’art. 373 Cod. Proc. Civ.

Gli Ermellini nel ritenere inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia hanno chiarito che  il provvedimento di sospensione non è impugnabile in cassazione per tre motivi che i giudici della Suprema così espongono:

  • ai fini dell’impugnabilità per cassazione — ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. — di un provvedimento giudiziario, non è sufficiente che questo sia abnorme; occorre, infatti, che (ove non presenti i requisiti formali di cui all’art. 132 Cod. Proc. Civ.) integri una sentenza in senso sostanziale e, quindi, possegga caratteristiche di decisorietà e definitività, con idoneità a incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato;
  • l’Ordinanza con la quale viene disposta la sospensione cautelare della sentenza della Commissione Tributaria impugnata in cassazione non costituisce un provvedimento abnorme, ma è considerata legittima dalla più recente giurisprudenza (tra le altre C. cost. n. 217 del 2010; Cass. n. 2845 del 2012) e il Legislatore, prendendo atto di tale orientamento giurisprudenziale, ha poi introdotto – a far data dal 1° gennaio 2016 – l’art. 62-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, che espressamente consente la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello nel processo tributario, in modo analogo (anche se non identico) a quello previsto dall’art. 373 Cod. Proc. Civ.;
  • il provvedimento cautelare non è ricorribile per cassazione ai sensi del comma 7 dell’art. 111 Cost., perché non è né definitivo né decisorio, in quanto la decisione cautelare ha carattere strumentale e interinale, è destinata a operare sino alla definizione del già instaurato giudizio di cassazione ed è inidonea ad assumere efficacia di giudicato sia dal punto di vista formale che sostanziale.(ex plurimis: Cass. n. 5502 del 2011, che esclude la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza cautelare anche ove si deduca la sua abnormità; n. 17647 del 2009; n. 16537 del 2008)