La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1237 depositata il 22 gennaio 2014 intervenendo intema di notifiche ha statuito che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ex art.149 cpc può essere prodotto fino all’udienza di discussione, ma prima che abbia inizio la relazione ex art.379 cpc.
La controversia nasce dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale i cui giudici avevano rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria nel giudizio introdotto dalla srl (…) con l’impugnazione della cartella esattoriale, notificata il 14 agosto 2003, avente ad oggetto iscrizione di sanzioni per ritardato pagamento di imposte per l’anno 1999, ha confermato l’annullamento dell’atto, per essere intervenuta definizione agevolata, ai sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei detti ritardati versamenti in forza di istanza presentata nel novembre 2003.
Il Fisco avverso la decisione del giudice di seconde cure propone ricorso, affidandosi a due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno riaffermato il principio di diritto secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza, di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ad sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982” . (cass. sez. Unite n. 267 del 2008)
La produzione di tale avviso svolge, infatti, la funzione di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. In caso di mancata produzione del detto avviso, e in assenza di attività difensiva del ricorrente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Resta salva la possibilità per il ricorrente di demandare la rimessione in termini ove dimostri di non aver ricevuto il detto piego, offrendo, al tempo stesso, la prova di essersi attivato tempestivamente chiedendo all’ufficio postale un duplicato dell’avviso.