L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 2 comma 1-bis del Decreto Legge 463/83 convertito in legge 638/83.
In base alla summenzionata norma il datore di lavoro è punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 1.032,91, prevedendo l’esclusione della punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
Parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono che l’obbligo del versamento delle ritenute scaturirebbe solo al momento della effettiva corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute stesse debbono essere operate.
Su questo punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28922 del 20 luglio 2011, ha affermato, che “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della configurabilità del reato, è necessaria la prova del materiale esborso della retribuzione e che il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può però assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria”.
E’ tuttavia importante tenere a mente che il delitto in questione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è un illecito omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro. Per cui il successivo versamento delle somme dovute, previsto dalla norma nei “tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”, realizza la causa di esclusione della punibilità di un fatto di reato già perfezionatosi nei suoi elementi costitutivi.
La tempestività del versamento è quindi condizione imprescindibile per il venir meno della punibilità del fatto. Pertanto, nel caso in cui viene contestato un reato di questo tipo e genere, avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, mediante la notifica di un atto giudiziario da parte del Tribunale, è importante, preliminarmente, controllare se in precedenza il datore di lavoro ha ricevuto la notifica dell’accertamento effettuata dall’INPS, a seguito della quale lo stesso avrebbe avuto ancora tre mesi di tempo per versare le somme contestate e dovute.
A tal proposito, la giurisprudenza maggioritaria, in caso di ritardo nel versamento del quantum dovuto, ha ritenuto possibile l’estinzione del reato solo nel caso in cui non risulti certa la contestazione o la notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni. Solo in questo caso il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (così, Cass. pen. n. 4723 del 2008; Cass. pen. n. 38501 del 2007; Cass. pen. n. 27258 del 2007; Cass. Sez. III del 12 dicembre 2007 n. 4723).
Il decreto penale, così come la contestazione dell’Istituto devono necessariamente indicare l’importo delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse, i periodi cui tali omissioni si riferiscono; nel caso della contestazione stragiudiziale deve essere inserito l’invito a pagarle e la messa in mora del datore di lavoro e con l’avvertimento che il mancato pagamento delle specifiche somme ivi indicate comporta la punibilità per il reato.
Cassazione penale sez. un. 24 novembre 2011 n. 1855 Nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all’Inps, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso. Consegue da quanto rilevato che deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto che contenga gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento.omesso versamento ritenute previdenziali: è reato istantaneo
Cassazione penale sez. III 19 luglio 2011 n. 30566Il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis d.l. n. 463 del 1983, convertito in l. n. 638 del 1983, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ha natura di reato omissivo istantaneo, con conseguente applicabilità dell’indulto.
omesso versamento ritenute previdenziali: l’accertamento deve essere documentale
Cassazione penale sez. III 19 luglio 2011 n. 30566
La prova dell’avvenuta comunicazione dell’accertamento dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l.12 settembre 1983, n. 463, conv., con modd., in l. 11 novembre 1983, n. 638) deve avere carattere documentale, non potendo fondarsi esclusivamente su una deposizione testimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che la prova documentale è costituita dal verbale di accertamento attestante l’immediata contestazione dell’addebito al trasgressore presente o dalla successiva comunicazione, che non deve assumere i requisiti formali della notificazione).
omesso versamento ritenute previdenziali: non si richiede il dolo specifico
Cassazione penale sez. III 15 luglio 2011 n. 35895
Il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, non richiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute; pertanto, è sufficiente il dolo generico e questo non viene meno e non è comunque intaccato nè dalla tardività del versamento.
omesso versamento ritenute previdenziali: il termine di tre mesi per il versamento decorre dalla data della noticiazione del decreto penale di condanna
Cassazione penale sez. III 14 giugno 2011 n. 29616
Il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere all’omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, beneficiando della causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1 bis d.l.12 settembre 1983 n. 463 (conv. con modificazioni in l. 11 novembre 1983 n. 638), può decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell’ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che è da tale momento che l’agente è pacificamente edotto delle riscontrate omissioni e della possibilità di adempiere all’obbligo violato, così evitando la sanzione penale).
omesso versamento ritenute previdenziali: la criticità della situazione non scusa
Cassazione penale sez. III 19 gennaio 2011 n. 13100
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art 2 d.l.12 settembre 1983, n. 433, conv. con modd. in l. 11 novembre 1983, n. 638) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ha natura di reato istantaneo e si realizza il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi non versati
Cassazione penale sez. III 14 dicembre 2010 n. 615
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ha natura di reato omissivo istantaneo, per il quale il momento consumativo coincide con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento ed attualmente fissato, dall’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lg. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
omesso versamento delle ritenute previdenziali, perchè il reato risulti integrato è necessaria la prova dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori
Cassazione penale sez. III 04 marzo 2010 n. 14839
L’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un’imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all’Inps) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria.
omesso versamento delle ritenute previdenziali: il reato non è escluso dal successivo stato di insolvenza dell’imprenditore
Cassazione penale sez. III 25 settembre 2007 n. 38269
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in l. 11 novembre 1983, n. 638), è configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto è onere di quest’ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime.
omesso versamento ritenute previdenziali: il reato si configura anche in caso di versamento di semplici acconti
Cassazione penale sez. III 15 giugno 2007 n. 35880
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si configura non soltanto nel caso dell’integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti ma anche nel caso della corresponsione di acconti, anche se modesti, sulle retribuzioni medesime, in quanto ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale, dei contributi sui predetti acconti.
omesso versamento ritenute previdenziali: la messa in mora non può essere generica
Cassazione penale sez. III 15 dicembre 2005 n. 6982
L’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. dalla l. 11 novembre 1983 n. 638, dispone che il datore di lavoro, che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni del lavoratore dipendente, non è punibile se provvede al loro pagamento «entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione». A tal fine, per l’apprezzamento del rispetto di tale termine, la «notifica» dell’accertamento, per essere valida, non può essere generica e limitarsi alla sola indicazione del periodo durante il quale non sarebbero state versate le contribuzioni, ma deve necessariamente indicare l’importo delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse con invito a pagarle e messa in mora del datore di lavoro e con l’avvertimento che il mancato pagamento delle specifiche somme ivi indicate comporta la punibilità per il reato.
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