MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 08 agosto 2022
Modalità di erogazione del contributo per il sostegno dell’industria tessile biellese gravemente danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «poli di innovazione»: persona giuridica o raggruppamento organizzato di soggetti indipendenti, pubblici e privati, volto a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra i soggetti che costituiscono il polo;
c) «progetti esecutivi»: i progetti presentati dai soggetti attuatori in conformità e in attuazione dei programmi di investimento definiti dall’Accordo di cui all’art. 10 del presente decreto;
d) «Proposta Quadro»: il programma di interventi proposto dall’UIB per il sostegno dell’industria tessile biellese, contenente specifiche progettualità aventi i requisiti definiti dal presente decreto;
e) «regolamento generale di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
f) «soggetti attuatori»: i soggetti individuati nell’ambito dell’Accordo di cui all’art. 10 del presente decreto come attuatori dei programmi di investimento individuati in esito alla negoziazione tra il Ministero e le parti interessate a partire dalle progettualità proposte dall’UIB nell’ambito della Proposta Quadro, sottoscrittori del medesimo Accordo e potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente decreto a fronte della presentazione dei progetti esecutivi;
g) «UIB»: l’associazione Unione industriale biellese;
h) «unità locale»: l’unità, come risultante dal registro delle imprese, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, nella quale è esercitata stabilmente una o più attività dell’impresa.
Art. 2
Finalità dell’intervento
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalità di erogazione del contributo previsto dal comma 157 del medesimo articolo per il sostegno dell’industria tessile biellese, definendo i criteri per la selezione delle iniziative e delle attività finanziabili, le spese ammissibili e le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il contributo è utilizzato, secondo le modalità definite dal presente decreto, per la concessione di agevolazioni sulla base di una procedura valutativa negoziale, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nell’ambito della predetta procedura, in attuazione dell’art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’UIB riveste funzioni di coordinamento strategico, assumendo, in particolare, il ruolo di promotore degli interventi a supporto dell’industria tessile biellese in vista della definizione dello specifico Accordo tra il Ministero e le parti interessate alla realizzazione dei predetti interventi, avente le caratteristiche definite dall’art. 10.
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione degli interventi previsti dal presente decreto sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, pubblici o privati, individuati come soggetti attuatori nell’ambito dell’Accordo di cui all’art. 10, che presentano, ai sensi dell’art. 11, i progetti esecutivi dei programmi di investimento ivi previsti.
2. I soggetti di cui al cui al comma 1, alla data di presentazione dei progetti esecutivi, devono:
a) essere regolarmente costituiti, iscritti e «attivi» nel registro delle imprese;
b) avere hanno sede legale o unità locale nella Provincia di Biella; la predetta sede o unità locale, qualora non posseduta alla data di presentazione dei progetti esecutivi, deve essere dimostrata alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. A tal fine i soggetti non devono essere sottoposti a procedura concorsuale e trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola rispetto alle disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e in relazione agli obblighi contributivi;
e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non essere qualificati come impresa in difficoltà, così come definita all’art. 2, punto 18 del regolamento generale di esenzione;
g) avere restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
3. Per i soggetti non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese i requisiti previsti al comma 2 si applicano nei limiti di quanto compatibile con la natura del soggetto e con le funzioni dallo stesso esercitate.
4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti:
a) che risultino destinatari di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dei progetti esecutivi;
c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una delle condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero di altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Art. 5
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto programmi di investimento, volti alla realizzazione di strutture e strumenti in grado di accrescere la competitività, l’innovazione e la sostenibilità dell’industria tessile biellese, riconducibili ad una delle seguenti linee di intervento:
a) realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile;
b) valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese.
2. I programmi di cui al comma 1 sono definiti nell’Accordo previsto dall’art. 10 e attuati attraverso progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori di cui all’art. 4.
3. I progetti esecutivi attuativi dei programmi aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), possono essere presentati dai soggetti di cui all’art. 4 anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti co-proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti esecutivi devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’art. 4 nella Provincia di Biella;
b) essere conformi alle particolari disposizioni definite dai successivi articoli per ciascuna delle linee di intervento individuata dal comma 1;
c) rispettare le caratteristiche e le condizioni previste dall’Accordo di cui all’art. 10 e prevedere termini di ultimazione degli investimenti conformi alla tempistica di realizzazione ivi indicata. Per data di ultimazione del progetto si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai soggetti attuatori, nella forma del contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e limitazioni rispettivamente previste dalla disciplina del regolamento generale di esenzione applicabile in funzione della linea di intervento di riferimento e nel rispetto delle esclusioni settoriali previste dal predetto regolamento.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Art. 7
Poli per l’innovazione e l’accelerazione delle imprese
1. La linea di intervento prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a), è volta alla realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile, in grado di favorire l’innovazione, la condivisione di conoscenze e competenze, anche volte ad accrescere la sostenibilità della produzione, e l’accelerazione delle imprese operanti nell’industria tessile biellese. Le agevolazioni sono dirette a sostenere, in particolare:
a) la creazione o l’ammodernamento di poli di innovazione nel settore tessile, in relazione ai relativi investimenti materiali e immateriali;
b) il funzionamento dei poli costituiti o ammodernati ai sensi della lettera a), in relazione alle attività di gestione e coordinamento del polo, svolte sulla base di un programma di attività, comprensivo di iniziative di animazione e promozione del polo volte ad agevolare la collaborazione e la messa a disposizione di servizi e infrastrutture per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel quadro dell’art. 27 del regolamento generale di esenzione, fino a un massimo di aiuto concedibile pari a euro 7.500.000,00 per polo di innovazione, con le seguenti intensità:
a) in relazione agli investimenti, fino al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 5, lettera a). La predetta percentuale è aumentata di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati nei comuni della Provincia di Biella che soddisfano le condizioni dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuati dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea vigente alla data di adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo previsto dall’art. 12;
b) in relazione alle attività di gestione e coordinamento, fino al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 5, lettera b), sostenuti nel periodo individuato al comma 3.
3. Il periodo di ammissibilità dei costi di cui al comma 2, lettera b), è pari a cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo previsto dall’art. 12. Nel caso di iniziative volte all’ammodernamento del polo, qualora il medesimo polo abbia già beneficiato di altri aiuti, detto periodo è ridotto nella misura necessaria a garantire il rispetto della durata massima di concessione di tali aiuti indicata dall’art. 27, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione, pari a dieci anni decorrenti dalla data della concessione del primo aiuto, tenendo conto degli aiuti pregressi.
4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) le agevolazioni sono concesse al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione, in funzione della forma giuridica assunta dal polo. Ai predetti fini, il ruolo di soggetto gestore può essere assunto:
i. dalla medesima persona giuridica costituente il polo di innovazione, qualora quest’ultimo si costituisca come consorzio, società consortile o altra persona giuridica autonoma;
ii. dal soggetto che assume le funzioni di gestione e di coordinamento del polo di innovazione, in virtù di idonei atti negoziali formalizzati con i soggetti aggregati che costituiscono il polo, che conferiscano al medesimo soggetto poteri adeguati alle funzioni e responsabilità definite dal presente articolo;
b) il soggetto gestore assume funzioni di gestione e coordinamento delle attività del polo, curando l’offerta di servizi coerenti, la funzionalità della strumentazione, l’organizzazione delle iniziative di animazione e promozione del polo e quant’altro diretto ad assicurare le attività del polo. Ai fini del presente decreto, il soggetto gestore assume, altresì, il ruolo di soggetto attuatore e compie tutti gli atti funzionali alla definizione, presentazione e approvazione del progetto esecutivo relativo al polo di innovazione, coordinando, altresì, le attività amministrative necessarie, per le iniziative a ciò dirette, alla costituzione del polo, ivi incluse quelle dirette all’ottenimento delle autorizzazioni e alla definizione degli assetti contrattuali. I compiti, le responsabilità e i poteri in capo al soggetto gestore devono risultare dall’atto costitutivo, nel caso di cui al punto i) della lettera a), ovvero dagli atti negoziali formalizzati con i soggetti aggregati al polo, nel caso di cui al punto ii) della lettera b);
c) il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, nonché l’assetto giuridico e organizzativo, i compiti, le responsabilità e i poteri del soggetto gestore indicati alle lettere a) e b) devono essere dimostrati alla data di presentazione dei progetti esecutivi di cui all’art. 11;
d) il progetto esecutivo, con riferimento agli investimenti ivi previsti, deve essere avviato successivamente alla data di relativa presentazione ai sensi dell’art. 11. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. L’acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
e) dal progetto esecutivo e dagli atti prodotti ai sensi dell’art. 11 deve risultare che il regolamento del polo garantisce:
i. l’accesso a locali, impianti e attività del polo stesso in maniera aperta a più utenti e in modo trasparente e non discriminatorio. Nel caso di soggetti finanziatori di almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione, laddove questi godano di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, al fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso preferenziale è proporzionale al contributo del medesimo soggetto ai costi di investimento e tali condizioni sono rese pubbliche;
ii. canoni per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo stesso, corrispondenti al prezzo di mercato o che ne riflettono i relativi costi.
5. Sono ammissibili alle agevolazioni ai sensi del presente articolo, i costi strettamente funzionali alla realizzazione dell’iniziativa di cui al comma 1, sostenuti successivamente alla presentazione dei progetti esecutivi di cui all’art. 11, relativi alle seguenti voci di spesa, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni ed eventuali limitazioni definite nell’Accordo di cui all’art. 10 in relazione ai programmi di investimento ivi individuati:
a) immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
i. terreni, immobili e impianti, macchinari;
ii. diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
b) spese di personale e spese amministrative, comprese le spese generali, riguardanti:
i. l’animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
ii. l’attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;
iii. la gestione delle infrastrutture del polo; l’organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
Art. 8
Valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese
1. La linea di intervento prevista dall’art. 5, comma 1, lettera b), è rivolta al sostegno di programmi nel campo della cultura e della conservazione del patrimonio culturale tessile biellese, con il fine di creare musei, realizzare mostre, convegni e spazi espositivi nonché valorizzare gli archivi storici aziendali e fornire servizi per le imprese operanti nel settore tessile biellese. Le agevolazioni sono dirette a sostenere, in particolare:
a) la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture culturali nel settore tessile, in relazione ai relativi investimenti materiali e immateriali;
b) il funzionamento delle infrastrutture culturali costituite o ammodernate ai sensi della lettera a), in relazione ai costi sostenuti per la gestione dell’infrastruttura, nei termini individuati dal comma 3, lettera b), del presente articolo.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel quadro dell’art. 53 del regolamento generale di esenzione, fino a copertura dell’80 (ottanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 3 e comunque fino a un massimo di aiuto concedibile pari a euro 2.000.000,00 per progetto esecutivo.
3. Fatte salve eventuali ulteriori specificazioni ed eventuali limitazioni definite nell’Accordo di cui all’art. 10 in relazione ai programmi di investimento ivi individuati, sono ammissibili i costi strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, sostenuti successivamente alla presentazione dei progetti esecutivi di cui all’art. 11, relativi a:
a) immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, tra cui:
i. i costi per la costruzione, l’ammodernamento, l’acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l’80 % del tempo o della loro capacità;
ii. i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
iii. i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
iv. i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l’accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
v. i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al programma;
b) per il funzionamento delle infrastrutture culturali:
i. i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche – comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe – che insorgono nel normale svolgimento dell’attività;
ii. i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull’importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l’uso delle nuove tecnologie;
iii. i costi per migliorare l’accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità;
iv. i costi operativi collegati direttamente al progetto o all’attività culturale, quali la locazione o l’affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all’attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l’ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all’attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
v. le spese relative al personale impiegato nell’istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
vi. i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
4. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.
Art. 9
Proposta Quadro
1. Al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo di cui all’art. 10, l’UIB presenta al Ministero una Proposta Quadro contenente delle ipotesi di intervento coerenti con i programmi e le linee di intervento individuate dall’art. 5 e declinate dagli articoli 7 e 8 del presente decreto.
2. Per ciascuna ipotesi di intervento di cui al comma 1, la Proposta Quadro illustra una specifica progettualità nella quale sono definiti almeno i seguenti elementi:
a) la linea di intervento di riferimento tra quelle di cui all’art. 5 e le finalità perseguite;
b) la localizzazione dell’iniziativa, nell’ambito della Provincia di Biella;
c) gli investimenti e le attività che si intendono realizzare, gli obiettivi e i risultati attesi;
d) il cronoprogramma di realizzazione;
e) i soggetti a vario titolo coinvolti, i rispettivi ruoli e responsabilità;
f) il quadro finanziario dell’iniziativa, con l’indicazione dell’ammontare complessivo dei costi previsti e del fabbisogno finanziario.
3. La Proposta Quadro è presentata dall’UIB in via esclusivamente telematica al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata dgiai.div08@pec.mise.gov.it – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10
Definizione dell’Accordo
1. Ricevuta la Proposta Quadro di cui all’art. 9, il Ministero, provvede, per ciascuna progettualità ivi individuata, alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 7 e 8, avviando, nelle more delle verifiche, una fase di interlocuzione e negoziazione con l’UIB, i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, in vista della sottoscrizione di uno specifico Accordo con le parti interessate. In tale fase il Ministero e le altre amministrazioni pubbliche interessate possono individuare le specifiche tecniche e i parametri suscettibili di negoziazione con i potenziali soggetti attuatori, al fine di rimodulare i programmi di investimento previsti per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi perseguiti. In tale fase è verificata, altresì, l’eventuale disponibilità al cofinanziamento delle proposte da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.
2. Qualora il Ministero ravvisi l’opportunità, ai fini dell’accelerazione delle tempistiche delle attività di cui al comma 1, può indire una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando le amministrazioni pubbliche interessate.
3. A conclusione delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Ministero procede alla definizione e sottoscrizione dell’Accordo nel quale sono indicati, tra l’altro, i seguenti elementi:
a) le finalità dell’Accordo;
b) i programmi di investimento da realizzare e la tempistica di ultimazione;
c) i soggetti attuatori, con l’indicazione per ciascuno di essi dei relativi impegni in merito all’attuazione dell’Accordo;
d) le amministrazioni sottoscrittici dell’Accordo, specificando gli eventuali impegni a loro carico, anche a titolo di cofinanziamento delle iniziative;
e) le agevolazioni disponibili per ciascun programma;
f) i termini per la presentazione al Ministero, ai sensi dell’art. 11, dei progetti esecutivi dei programmi di investimento individuati nell’Accordo stesso;
4. L’Accordo è sottoscritto dal Ministero, dall’UIB, dai soggetti attuatori e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate. La predetta sottoscrizione è condizione per il prosieguo della fase di accesso secondo quanto definito dai successivi articoli 11 e 12.
Art. 11
Presentazione dei progetti esecutivi
1. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di cui all’art. 10, al fine della definizione, nei confronti dei soggetti attuatori, delle agevolazioni concedibili in relazione alle attività di rispettiva responsabilità, ciascun soggetto attuatore presenta al Ministero, nei termini stabiliti dall’Accordo, i progetti esecutivi dei programmi di investimento ivi individuati, corredati dalle dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti di cui al presente decreto e dalla ulteriore documentazione utile. I soggetti attuatori devono, tra l’altro, allegare:
a) per i progetti esecutivi di programmi di valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese presentati congiuntamente ai sensi dell’art. 5, comma 3, copia del contratto di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila;
b) per i progetti esecutivi relativi ai poli di innovazione di cui all’art. 7, copia dell’atto costitutivo ovvero degli atti negoziali formalizzati tra il soggetto gestore e i soggetti aggregati al polo di innovazione.
2. La documentazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da soggetto delegato in possesso di idonei poteri, deve essere presentata in via esclusivamente telematica al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata dgiai.div08@pec.mise.gov.it
3. Il Ministero procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità del soggetto attuatore ai sensi dell’art. 4, nonché alla verifica della conformità del progetto esecutivo rispetto alle caratteristiche e alle condizioni definite nell’Accordo e, in caso di esito positivo, provvede ai sensi dell’art. 12. In caso di esito negativo dell’attività istruttoria, il Ministero trasmette la comunicazione dei motivi ostativi all’approvazione, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
4. Qualora, nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 3, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto attuatore ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto attuatore mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione.
Art. 12
Approvazione del progetto esecutivo e determinazione delle agevolazioni
1. In caso di esito positivo delle attività istruttorie di cui all’art. 11, comma 3, il Ministero procede alla registrazione dell’aiuto individuale nei confronti del soggetto attuatore nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua, tra l’altro, il progetto esecutivo ammesso, il costo dello stesso progetto e l’ammontare delle agevolazioni concesse, il codice unico di progetto di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli obblighi in capo al soggetto beneficiario ai fini del mantenimento delle medesime agevolazioni, ivi compreso l’obbligo di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, e le cause di revoca.
Art. 13
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in relazione a richieste per stato di avanzamento del progetto esecutivo presentante dal soggetto beneficiario secondo le tempistiche e modalità specificate nel provvedimento di approvazione dello stesso e definite sulla base del cronoprogramma di realizzazione stabilito nell’Accordo. Alla richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese sostenute. L’erogazione della quota a saldo è subordinata, altresì, all’integrale sostenimento delle spese e alla presentazione di una relazione tecnica finale concernente l’ultimazione del progetto esecutivo.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo specifica, altresì, le condizioni e modalità di erogazione delle agevolazioni riconosciute a fronte di spese di funzionamento.
3. Il Ministero, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, nonché il rispetto delle condizioni di erogabilità previste dalle disposizioni vigenti, procede all’erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella richiesta di erogazione.
Art. 14
Variazioni
1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione dei progetti esecutivi o alla relativa localizzazione, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto esecutivo, le variazioni rispetto alla documentazione prodotta ai sensi dell’art. 11 che riguardano l’ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni.
3. Le variazioni del progetto esecutivo non possono, in nessun caso, comportare il riconoscimento di agevolazioni di importo superiore a quello originariamente individuato dal provvedimento di approvazione di cui all’art. 12.
Art. 15
Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell’art. 16;
b) ultimare il progetto esecutivo nei termini e con le modalità definiti nell’Accordo e nel provvedimento di approvazione di cui all’art. 12;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 16
Controlli
1. Il Ministero può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate in qualsiasi fase del procedimento amministrativo, anche mediante ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Il Ministero può effettuare, altresì, accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
Art. 17
Revoca delle agevolazioni
1. Il Ministero dispone, in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte del soggetto beneficiario, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza o della perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario;
c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’art. 6;
d) mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 15;
e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
f) alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto esecutivo delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
g) cessazione o delocalizzazione dell’attività economica agevolata al di fuori della Provincia di Biella, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
i) variazioni ai sensi dell’art. 14 valutate dal Ministero come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
j) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di cui all’art. 12, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.
2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all’eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di revoca parziale, il Ministero procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall’eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.
3. In caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 15, comma 1, lettera e), si applicano le pertinenti disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124.
Art. 18
Disposizioni finali
1. In allegato al presente decreto è pubblicato l’elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto a carico dei soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO MINISTERIALE
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