MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 11 aprile 2018, n. 135206
Commercio sulle aree pubbliche – Possibilità di concessione di posteggi in mercati di nuova istituzione, da riassegnare a seguito di restituzione del titolo o ubicati nei mercati riorganizzati con riduzione del numero dei medesimi – Valutazione dell’esercizio in posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione – Quesiti
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune rappresenta la volontà di avviare le procedure di selezione pubblica per l’assegnazione di posteggi nuovi e vacanti nei mercati settimanali e nel nuovo mercato rionale. Al riguardo, stante gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31-12-2020 intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, chiede se sia possibile, nel 2018, procedere alla pubblicazione dei bandi e se le nuove concessioni assegnate avranno decorrenza dall’1-1-2021.
Chiede, inoltre, se possa essere considerato possibile utilizzare i parametri previsti dall’articolo 8 del regolamento regionale del regolamento regionale (…), ossia che in caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all’articolo 5 (professionalità acquisita nel commercio su area pubblica); che l’anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all’assegnazione occasionale “spunta” sul posteggio medesimo o sul mercato.
Considerato, infine, che la durata della nuova concessione è di 12 anni e che l’attuale quadro normativo può subire modifiche sostanziali anche sul fronte della durata delle concessioni, chiede se possa essere considerato lecito inserire nell’autorizzazione/concessione la dicitura “la presente concessione ha validità per anni 12 fatte salve modifiche di legge con effetto retroattivo”.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue
In via preliminare richiama il contenuto dei due interventi di proroga intervenuti dapprima con l’articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e successivamente con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il citato comma 8, dell’articolo 6, dispone che “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.
I citati commi 1180 e 1181, rispettivamente dispongono quanto segue:
“1180. Al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”;
“1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell’ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all’integrazione dei criteri previsti dall’intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali”.
In relazione alle conseguenze delle proroghe sulle concessioni in essere, la scrivente Direzione generale, con l’allegata nota n. 87935 del 7-3-2018, ha già avuto modo di fornire alcune precisazioni che di seguito si riportano.
In via preliminare, si evidenzia che le due proroghe richiamate, sovrapponendosi, comportano che la seconda proroga differisce gli effetti della prima al termine della seconda.
Di conseguenza, la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1 gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non possono diventare efficaci prima del 1 gennaio 2021, essendo state ormai prorogate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite.
La situazione determinatasi per effetto delle richiamate proroghe, infatti, non consente di dare efficacia prima del 1 gennaio 2021 alle nuove concessioni, per non ledere il diritto automatico di proroga ope legis delle concessioni in essere, ma non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall’Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e quello di entrata in vigore dell’ultima proroga, siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata.
Resta fermo, ovviamente, che il differimento dell’efficacia delle nuove concessioni già eventualmente definite e l’opportunità della sospensione di eventuali procedure in corso non trova applicazione né può essere sostenuta nel caso in cui le procedure di selezione avviate abbiano riguardato i posteggi presenti in mercati di nuova istituzione o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di riassegnazione a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori. In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti.
Tale differimento di efficacia delle nuove concessioni o la sospensione delle relative procedure, altresì, non può essere sostenuta nel caso di posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi: in tale ultimo caso, infatti, non può essere riconosciuto ai titolari uscenti il diritto sostanziale di proroga, in quanto le concessioni relative ai posteggi non sono venute meno per ordinaria scadenza del loro termine, e non possono quindi intendersi automaticamente prorogate, dovendo invece ritenersi le medesime revocate per circostanze sopravvenute e valutazioni correlate alla gestione del territorio.
In conseguenza di quanto sopra, codesto Comune con riferimento alle richiamate fattispecie (posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione, posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori, posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi) può avviare la procedura di selezione al termine della quale, ovviamente, la durata delle concessioni rilasciate, allo stato della disciplina vigente, non potrà che essere quella stabilita nel bando.
Con riferimento al quesito relativo alla possibilità di utilizzare i parametri previsti dall’articolo 8 del regolamento regionale (…), (ossia che in caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale situati in mercati già istituiti si applicano i criteri di professionalità acquisita nel commercio su area pubblica e che l’anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alle spunte sul posteggio medesimo o sul mercato) si allega copia del parere n. 224850 del 5-11-2015, con il quale la scrivente Direzione generale ha avuto modo di precisare che, qualora la partecipazione alle spunte giornaliere si sia concretizzata in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui concessione è messa a bando, il Comune può considerare il soggetto che ne ha usufruito in possesso di una quota di professionalità riferibile a quel posteggio e quindi valutarla ai fini del computo di quella percentuale di punteggio, ossia massimo 40% di cui alla lettera a) del punto 2 dell’Intesa del 5 luglio 2012, assegnabile in relazione alla presenza nel posteggio.
La presente nota ed il quesito di codesto Comune sono inviati alla Regione competente per territorio per ogni eventuale o ulteriore determinazione.
Allegato 1
(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 07 marzo 2018, n. 87935)
Allegato 2
(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 05 novembre 2015, n. 224850)
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