L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 con cui ha raccolto le risposte fornite ai quesiti dei  centri di assistenza fiscale in relazione alle dichiarazioni dei redditi in modalità 730 relative al periodo d’imposta 2023 ha precisato che

Come chiarito con la circolare dell’11 aprile 2024, n. 8/E, l’articolo 2, comma 1, del decreto Adempimenti ha inteso rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo del modello 730/2024. Nel provvedimento annuale del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che approva il modello di dichiarazione semplificato, saranno via via individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730.

Per effetto di tale disposizione, il modello di dichiarazione semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati.

A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C), possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate. A titolo esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta. “

La circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 completa le informazioni e chiarimenti, in tema di dichiarazioni fiscali, quanto riportato nel paragrafo 1 della circolare n. 8/E dell’ 11 aprile 2024. Infatti nel documento 8/E/2024 viene chiarito che ” Con l’articolo 2, comma 1 (NOTA 10), del decreto Adempimenti, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”).

Viene, in primo luogo, estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA (NOTA 11) la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, già ammessa per i soli titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR (NOTA 12).

A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo in commento, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale di cui al Titolo I, Capo III, del TUIR (NOTA 13).

Con tale previsione il legislatore ha inteso rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo del modello dichiarativo 730, che resta, invece, precluso ai soggetti titolari di partita IVA, i quali possono presentare solo il modello “REDDITI” (NOTA 14).

A tal fine, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate «che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello».

In attuazione della citata disposizione, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l’approvazione del modello di dichiarazione semplificato “730/2024”, relativo ai redditi dell’anno 2023 – consente agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:

– la rivalutazione dei terreni [quadro L, sezione II] di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall’articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (NOTA 15) (c.d. “legge di bilancio 2023”) (NOTA 16);

– i redditi di capitale[quadro L, sezione III] di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 (NOTA 17) del TUIR (NOTA 18);

– per le finalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. “monitoraggio fiscale”) (NOTA 19) [quadro W], i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l’ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle cripto-attività (NOTA 20). “

Altra importante novità illustrata dalla circolare n0. 8/E del 2024 è la possibilità per il contribuente anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi (NOTA 23); ovvero

effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno (NOTA 24), mediante il modello di versamento unificato F24.

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(10) L’articolo 2, comma 1, del decreto Adempimenti dispone che, a decorrere dal 2024, «la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello».

(11) Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93, nella parte in cui prevede che “nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA”.

(12) Trattasi dei redditi di cui alle lettere a), d), g), i) e l) indicati nella nota n. 4.

(13) Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93, nella parte in cui viene chiarito che “l’adempimento dichiarativo in modalità semplificata potrà essere assolto anche dai contribuenti titolari, ad esempio, di redditi diversi di natura finanziaria ovvero che abbiano effettuato investimenti all’estero”.

(14) Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93.

(15) Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 all’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 282 del 2002, alle persone fisiche non titolari di partita IVA è consentita la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° gennaio 2023, previo pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Si rinvia, al riguardo, alle indicazioni fornite con le circolari n. 16/E del 26 giugno 2023 e n. 1/E del 22 gennaio 2021.

(16) Tali redditi, in particolare, sono da riportare nella sezione II del quadro L del modello 730/2024.

(17) Trattasi di redditi di capitale «corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, (…) soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta» (cfr. l’articolo 18, comma 1, del TUIR).

(18) Tali redditi, in particolare, sono da riportare nella sezione III del quadro L del modello 730/2024.

(19) Si tratta, in particolare, dell’obbligo per le persone fisiche residenti in Italia di indicare in dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero, le attività estere di natura finanziaria ovvero le cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ancorché, pur non essendo possessori, siano titolari effettivi dell’investimento (cfr. l’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990).

(20) Tali dati, in particolare, sono da riportare nel nuovo quadro W del modello 730/2024.