L’ABI ha deciso di prorogare la moratoria sui mutui delle imprese – “Nuove misure per il credito alle PMI” (clicca su articolo su moratoria mutui scadente il 30 giugno 2014) – protandola dalla scadenza del 31 marzo 2013 al 30 settembre 2013 a causa del perdurare della crisi economica che continua ad imperversare ma anche per dare, agli istituti di credito, il tempo necessario per aderire alla nuova intesa sottoscritta tra l’ABI e le organizzazioni degli imprenditori avente scadenza al 30 giugno 2014. Entro tale data pertanto sarà ancora possibile presentare domanda per sospendere le rate di mutui, finanziamenti e leasing per un intero anno, allungare prestiti immobiliari, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, ottenere finanziamenti finalizzati all’aumento di mezzi propri.
Le nuove misure, focalizzate maggiormente a favore delle PMI, concordate tra l’ABI e le Associazioni d’impresa sono di tre tipi:
- sospensione dei finanziamenti,
- il loro allungamento,
- operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo dell’attività.
Una decisione che concede agli imprenditori una boccata d’ossigeno ma conferma anche il perdurare della congiuntura dalla quale l’Italia fatica a risollevarsi: nei primi tre mesi di operatività hanno richiesto la sospensione delle rate oltre 50mila PMI, per un totale di 17,3 miliardi di euro di debiti congelati e 2,5 miliardi di euro di liquidità.
I numeri che dimostrano come sia «ancora molto sentita per le PMI la necessità di alleviare le tensioni finanziarie per poter affrontare con più vigore la sfida della ripresa e dello sviluppo»; per questo «l’accordo sulla moratoria dei debiti è una notizia molto positiva per le nostre imprese», ha affermato il Presidente Piccola Industria di Confindustria, Vincenzo Boccia.
ABI continua così a sostenere le imprese, prorogando di tre mesi il termine delle “Nuove misure per il credito alle PMI”, precedentemente fissato al 31 dicembre 2012.
Prorogata inoltre fino a dicembre 2013 la validità dei Plafond crediti PA e Plafond Progetti Investimenti Italia. Non resta che attendere le nuove misure per il sostegno economico delle PMI e per il loro accesso al credito.
Beneficiari della moratoria
Innanzi tutto l’ABI chiarisce che l’accordo per la moratoria dei debiti riguarda le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria appartenenti a qualsiasi settore, comprese le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le ditte individuali e i professionisti (se il prestito è richiesto ai fini dell’attività lavorativa).
Condizione necessaria per l’accesso all’iniziativa è che l’impresa sia fondamentalmente sana, quindi con “adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa” e di non aver accumulato rate scadute, non pagate o pagate solo parzialmente da oltre 90 giorni.
La sospensione delle rate può avvenire per un periodo massimo di 12 mesi sulle quote capitali delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ovvero dei mutui di durata originaria superiore ai 18 mesi. Rientrano nell’iniziativa anche le operazioni di leasing che beneficino di agevolazioni pubbliche.
Come per l’Avviso comune, rientrano nell’accordo le operazioni di mutuo, ipotecari e non, che prevedano un piano di ammortamento e che non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine. Restano invece esclusi i conti correnti ipotecari.
Ovviamente, il mutuo doveva risultare già in essere alla data di stipula dell’accordo (28 febbraio 2012) e l’impresa richiedente non deve aver usufruito precedentemente della moratoria ABI relativa all’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011, ma può richiedere l’allungamento del mutuo chi ha aderito all’Accordo Comune. Può usufruirne inoltre l’impresa che abbia giovato di una sospensione analoga concessa discrezionalmente dalla banca.
In questi casi, chiarisce l’ABI, “l’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
Articoli correlati
- Moratoria mutui: nuova procedura
- Ristrutturazione del debito e ripristino liquidità
- Pagamento dei debiti della PA
- Leasing moratoria ed effetti sul bilancio
- Ristrutturazione del debito – procedure concorsuali
- CONCORDATO PREVENTIVO: La domanda con riserva
- Bilancio – ristrutturazione del debito
- linee guida del Tribunale di Milano