La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42448 depositata il 19 novembre 2024, intervenendo in tema di bancarotta impropria da false comunicazione sociali, ha riaffermato che “per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sia necessario all’uopo: «Quanto al dolo richiesto, Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673 – 01, ha chiarito che il tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l’elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato – in quanto “in re ipsa” – nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili» (Sez. 5, n.21854 del 01/03/2024, non massimata).”

La vicenda ha riguardato il vice presidente del consiglio d’amministrazione di una società fallita, accusato del reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario per aver fatto approvare un bilancio falso. L’imputato veniva condannato dal Giudice dell’udienza preliminare per diverse condotte di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, nonché per false comunicazioni sociali. L’accusato proponeva appello. La Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che era responsabile, tra l’altro, del reato ex articolo 2621 cod. civ., poiché, quale membro del consiglio di amministrazione,  aveva comunque  partecipato  all’approvazione  del bilancio  (recante la mendace indicazione del capitale sociale, idonea a generare un’apparente solidità patrimoniale, tale da indurre gli istituti di credito a erogare denaro) e non aveva adottato i provvedimenti che la situazione economica e finanziaria della società avrebbe imposto. L’imputato avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

I giudici di legittimità annullavano la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, con rinvio per nuovo giudizio.

 Per gli Ermellini affinché il delitto si configuri occorre dimostrare che l’amministratore sia consapevole di esporre nel consuntivo fatti materiali rilevanti che non rispondono al vero e che agisca per ottenere un ingiunto profitto, per sé o per altri. Nella fattispecie è stato decisiva la circostanza che l’imputato abbia assunto il ruolo di vice presidente del consiglio d’amministrazione pochi giorni prima dell’approvazione del bilancio.

Si rammenta, inoltre, che l’inganno di soci e creditori è stato cancellato dall’articolo 11 della legge 27/05/2015, n. 69.