La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4987 depositata il 25 febbraio 2020 intervenendo in tema di responsabilità tributaria in operazioni societarie straordinaria ha ribadito cheIn una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506 bis cod.civ., comma 2, e art. 2506 quater cod.civ., comma 3, prevedono precisi limiti

La vicenda ha riguardato una società a  responsabilità limitata quale beneficiaria senza trasferimento di debiti, della scissone parziale di un’altra srl, veniva ritenuta dall’Agenzia delle Entrate soggetto titolare della legittimazione passiva in ordine alla obbligazione tributaria di cui alla cartella di pagamento. Avverso tale atto proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano parzialmente le doglianze dell’Agenzia delle Entrate affermando che “nel caso di scissione parziale in discussione, la responsabilità solidale della società beneficiaria sussiste nei limiti del patrimonio netto trasferito, a norma dell’art. 2506 bis cod.civ.”. La sentenza della CTR veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione cassando la sentenza e decidendo nel merito. Per i giudici di legittimità la responsabilità per i debiti tributari, relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione parziale, è regolata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. Nei termini che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla beneficiata, la disposizione normativa stabilisce che tutte le società partecipanti all’operazione, per i debiti tributari, rispondono non solo solidalmente ma altresì illimitatamente. Salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.”

In particolare rileva che in ambito tributario, l’istituto della responsabilità solidale riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 cod.civ e che la prevalenza della norma tributaria sul diverso principio desumibile dalla disciplina codicistica della scissione non determina alcuna violazione di ordine costituzionale”.