La Corte di Cassazione sentenza n. 29798 depositata il 18 novembre 2019 intervenendo in tema integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore ha ribadito che “in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore”
Inoltre, i giudici del palazzaccio hanno puntualizzato che ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l’ente creditore interessato. Si tratta di un onere a fronte del quale il concessionario rischia di rispondere della perdita del credito dovuta al suo operato.
Per cui la chiamata in causa dell’ente creditore deve avvenire per iniziativa dell’agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice. Autorizzazione rimessa all’esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede di ricorso per cassazione.
Gli Ermellini hanno ritenuto di stabilire il seguente principio di diritto: “Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l’opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito. Infatti, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l’ente creditore interessato”
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