La Corte di Cassazione, sezione lavoro con l’ordinanza n. 22907 depositata il 19 agosto 2024, intervenendo in tema di determinazione del minimale contributivi, ha statuito il principio di diritto secondo cui “ai fini della determinazione del minimale contributivo, il Giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio e acquisire il CCNL, individuato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione parametro.”
La vicenda ha riguardato una società a cui era stato notificato un avviso di addebito con cui l’INPS, sulla base del c.d. minimale contributivo stabilito dal CCNL leader del settore, le aveva richiesto il pagamento delle differenze contributive oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione. La società impugnava tale atto. Il Tribunale adito in accoglimento del ricorso proposto dalla odierna parte controricorrente «annullava» l’ avviso di addebito evidenziando che l’onere di provare la sussistenza di un contratto leader, ai fini della determinazione del cd. minimale contributivo, non applicato dalla parte datoriale, spettasse all’INPS. L’INPS proponeva appello avverso la decisione di primo grado. La Corte territoriale confermava la sentenza impugnata. L’Istituto, avverso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità accolsero il ricorso, cassarono la sentenza impugnata e rinviarono alla Corte di appello.
Gli Ermellini hanno precisato come statuito dalle Sezioni Unite sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 che “… il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi.
(…) nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità e, in questa prospettiva, si colloca l’esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall’art. 421 cod.proc.civ. e dall’art. 437, comma 2, cod.proc.civ.
(…) Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta. Il Giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione (Cass. del 2018; Cass. nr. del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019) ovvero idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità della prova (vedi Cass., sez.un., nr. 10790 del 2017) postula, infatti, una valutazione di efficacia dell’intervento officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio. …”
Inoltre, i giudici di piazza Cavour, hanno ribadito che “… Per la determinazione della retribuzione parametro, come innanzi osservato, rileva il contratto leader ovvero quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative (Cass. nr. 13840 del 2023, in motiv.). …”