L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di abuso del diritto, art. 10-bis della L. 212/2000, con la risposta interpello n. 537 del 24 dicembre 2019 ed ha esaminato il caso, proposto da una società, riguardante un operarazione di scissione parziale non proporzionale e relative cessioni delle quote di partecipazione.
In particolare l’operazione posta all’esame dell’Amministrazione Finanziaria ha riguardato:
- l’operazione di acquisizione del 100% delle quote della società Gamma da parte della società Beta e della successiva cessione del 20% delle quote da parte dei due soci persone fisiche;
- ai sensi dell’articolo 173 del DPR 917/86 la scissione parziale non proporzionale della società Alfa con beneficiarie due società a responsabilità limitata neo costituite ed ognuna delle neo società sarà controllata al 100% da ciascuno dei due soci persone fisiche della scissa.
Oggetto della scissione parziale non proporzionale sono rappresentate dalle partecipazioni detenute in Beta S.r.l. (quota del 99,93 per cento arrotondato) e in Delta S.r.l. (100 per cento), oltre che l’80 per cento delle disponibilità liquide e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
La predetta operazione è stata ideata per favorire il passaggio generazionale a favore dei figli dei soci persone fisiche.
Va puntualizzato che la cessione del 20 per cento delle quote di Gamma s.r.l. è un’operazione volta a concentrare il controllo totalitario di Gamma s.r.l. in capo a Beta s.r.l. e, indirettamente a Alfa S.p.A., la quale costituirà oggetto di scissione parziale non proporzionale.
Inoltre va evidenziato che con la predetta operazione i fratelli Tizio e Caio non realizzano alcun effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute in Gamma s.r.l., rimanendo entrambi comunque dominus del Gruppo Alfa, ivi compresa la società Gamma.
Per cui la predetta operazione si pone in contrasto con la ratio della rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni, poiché la circostanza di effettuare il drenaggio della liquidità dalla società acquirente Beta s.r.l., sempre da loro controllata, sub specie di recesso atipico, anziché applicare il regime impositivo della distribuzione delle riserve di utili, che caratterizza il recesso tipico, in tal modo realizzando un indebito vantaggio fiscale rappresentato dall’imposizione con regime fiscale sostitutivo anziché con il regime fiscale impositivo delle distribuzioni di riserve di utili.
Passando, invece, all’esame della sostanza economica della predetta operazione di recesso atipico consente il conseguimento del predetto indebito risparmio d’imposta mediante l’utilizzo di uno strumento giuridico che appare conforme a normali logiche di mercato, essendo direttamente finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo economico cui la medesima operazione è preordinata, cioè la fuoriuscita dalla compagine sociale diretta di Gamma s.r.l. dei signori Tizio e Caio, al fine di consentire a Alfa S.p.A. di detenere il controllo totalitario delle società industriali oggetto di scissione parziale non proporzionale.
Tale circostanza consente di escludere l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (abuso del diritto), dal momento che, in presenza di un’operazione conforme a normali logiche di mercato. L’Agenzia delle Entrate giunge a tale conclusione poiché quella esaminata inerente al recesso atipico è un’operazione conforme a normali logiche di mercato in relazione al raggiungimento di un obiettivo economico (concentrazione del controllo totalitario delle partecipazioni cedute in capo alla scissa) e l’Amministrazione finanziaria non può sostituire la stessa con un’operazione altrettanto conforme a normali logiche di mercato ma fiscalmente più onerosa, essendo ciò vietato dal comma 4 dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
In merito, invece, alla scissione parziale non proporzionale, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che l’operazione di scissione societaria prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte sui redditi, risultando atto fisiologico a riorganizzare le società attive nel core business del Gruppo Alfa, separando le partecipazioni dei due fratelli in due newco unipersonali.
Nell’interpello in commento l’Agenzia delle Entrate puntualizza che nel momento in cui dovessero essere effettuati i passaggi generazionali (ad esempio, mediante atti di donazione) – operazioni che non hanno formato oggetto di specifica richiesta nell’ambito del presente interpello – occorrerà valutare sia l’effettiva sussistenza dei presupposti per poter usufruire dell’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sia la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell’articolo 10-bis all’insieme di operazioni prospettate, tra cui è da ricomprendere la scissione parziale non proporzionale in esame, con specifico riferimento al comparto impositivo delle imposte di successione e donazione.
Il predetto comma 4-ter, infatti, dispone che: “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (…)”.
Nel caso esaminato, la scissione parziale non proporzionale, oltre a separare l’attività core da quella no core, consente ai due soci persone fisiche di allungare la catena partecipativa, precostituendosi formalmente le condizioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1) c.c. richieste dal menzionato art. 2, comma 4-ter del DLgs. 346/90, nonostante le attività che formeranno oggetto di passaggio generazionale continuino sostanzialmente a essere esercitate pariteticamente da entrambi i due soci persone fisiche.
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