La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26401 depositata il 4 luglio 2024, intervenendo in tema di responsabilità extracontrattuale, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. qualora emergano dagli atti circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale. (Cass. Sez. U, sentenza n. 35490 del 28/05/2009) …” 

La vicenda ha riguardato un professionista accusato del delitto di falso in attestazioni e relazioni di cui all’art. 236-bis del D. 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale affermava la penale responsabilità dell’imputato e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 34.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato e ha revocato le statuizioni civili. Il professionista impugnava la sentenza di primo grado. La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza del Tribunale. L’imputata avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità annullavano senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che “… la corte d’appello, nel dare atto della causa estintiva del reato per intervenuta prescrizione verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, non ha compiuto, ai fini degli effetti civili, attività ulteriori rispetto al compendio probatorio già in atti, limitandosi a constatare la sussistenza di circostanze emergenti idonee ad escludere l’esistenza del fatto, circostanze che ha individuato nell’assenza di elementi probatori in grado di dare certezza della consapevolezza dell’imputato in merito alla falsità dei dati sulla base dei quali aveva redatto la sua relazione. …”

Per gli Ermellini  “… il compendio probatorio valutato nei termini di cui innanzi avrebbe dovuto comportare l’assoluzione dell’imputato nel merito, in ragione della regola probatoria di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, di conseguenza, la revoca delle statuizioni civili pronunciate dal primo giudice, il quale aveva condannato …” il professionista. “… Diversamente, la corte territoriale, richiamato il percorso seguito dal giudice di primo grado e, quindi, dando per provata l’attribuibilità all’imputato del delitto contestatogli, ha dichiarato prescritto il reato e, diversamente, ha escluso, quanto agli effetti civili, l’esistenza di un compendio probatorio idoneo a ritenere raggiunta la prova della condotta di falso addebitata, là dove, invece, in presenza della causa estintiva del delitto per intervenuta prescrizione, la valutazione a fini civilistici delle risultanze istruttorie che porti all’accertamento della mancanza di responsabilità penale, anche per insufficienza o contraddittorietà delle prove, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata, in tal caso, la formula assolutoria nel merito. …”