La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 46464 depositata il 15 novembre 2019 intervenendo in tema di reati di omesso versamento ha ribadito che “il reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all’Erario le somme dovute a titolo di Iva del periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte. La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto. Va poi ribadito che per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l’intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto”
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società a responsabilità limitata, successivamente fallita, a cui venivano ascritti una serie di reati tributari tra cui il reato di omesso versamento IVA di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. L’amministratore veniva condannato dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale. L’imputato avverso la sentenza del giudice di prime cure proponeva appello. La Corte di Appello riformava parzialmente la decisione impugnata assolvendolo dal reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 74/2000.
Avverso la decisione dei giudici di appello veniva proposto ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini nel dichiarare inammissibile il ricorso hanno ribadito che ai fini della esclusione del reato di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 non ha alcuna valenza “l’esistenza di crediti non riscossi non dimostra affatto né l’esistenza di una crisi di liquidità né la mancanza del dolo”. Ed ancora che “il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria”
Inoltre, i giudici del palazzaccio, hanno precisato che “non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società sia disposta, nei confronti della società, anche la sanzione tributaria.”