Con la nota n. 422 del 17 gennaio 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuta, a seguito di un quesito inoltrato di un ufficio territoriale, per chiarire la portata del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003. L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio, del comma 2 art. 1 del D.Lgs. 276/2003, in materia di appalto illecito, non trovano applicazione nei confronti del committente Pubblica Amministrazione, restano applicabile solamente, nelle fattispecie di illecito utilizzo di contratti si somministrazioni di lavoro o di appalto, al soggetto somministratore o all’appaltatore privato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, prima della risposta sopra riportata ha effettuato un articolato esame degli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità intervenuti “a dirimere contrasti in ordine alla portata risolutiva dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, da cui l’INL evidenzia che “la volontà del legislatore di escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali, mentre “l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l’art. 86 comma 9” (cfr. Cass. sent. n.15432/2014).
Inoltre, viene precisato nella nota in commento, che il comma 9 dell’articolo 86 prevede l’applicabilità anche per la pubblica amministrazione del sistema normativo della “disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio di cui all’art. 19 del decreto in parola, il quale prevede espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto.”
Nella nota 422/2020 viene sottolineato come secondo la Corte di Cassazione in base a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 276/2003 ha statuito che “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni” ma tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti.”
Per cui da quanto sopra indicato l’INL conclude il proprio parere evidenziando la volontà del legislatore di non applicare altre sanzioni alla Pubblica Amministrazione, se non quelle espressamente previste dall’art. 86 comma 9, con l’esclusione delle sanzioni di cui all’art. 18 commi 1, 2 e 5-bis.