L’Agenzia delle Entrate ha emanato il principio di diritto n. 5 del 13 febbraio 2020 in tema di emissione della nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA.
Nel predetto documento si evidenzia che al verificarsi di uno dei presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, per effetto del richiamo all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenuto nell’articolo 26 del medesimo decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 26 del DPR n. 633/72 la nota di variazione, emessa entro il predetto termine, consente all’emittente la detrazione della relativa Iva, che in origine era stata addebitata per rivalsa, e obbliga il ricevente alla registrazione della stessa.
- dichiarazione di nullità;
- annullamento;
- revoca;
- risoluzione;
- rescissione e simili;
- per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
- a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato, pubblicato nel registro delle imprese;
- in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.