L’Agenzia delle Entrate ha emanato il principio di diritto n. 5 del 13 febbraio 2020 in tema di emissione della nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA.

Nel predetto documento si evidenzia che al verificarsi di uno dei presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, per effetto del richiamo all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenuto nell’articolo 26 del medesimo decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 26 del DPR n. 633/72 la nota di variazione, emessa entro il predetto termine, consente all’emittente la detrazione della relativa Iva, che in origine era stata addebitata per rivalsa, e obbliga il ricevente alla registrazione della stessa.

In particolare il contenuto dell’articolo 26 del Dpr n. 633/72 statuisce che qualora un’operazione rilevante ai fini IVA e per la quale sia stata emessa la fattura e successivamente alla registrazione sia venuta meno in tutto o in parte, oppure sia stato ridotto l’ammontare imponibile, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, a seguito di:
  • dichiarazione di nullità;
  • annullamento;
  • revoca;
  • risoluzione;
  • rescissione e simili;
  • per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
  • a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato, pubblicato nel registro delle imprese;
  • in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.