Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco, nell’ambito di una controversia avente a oggetto un avviso di accertamento con metodo induttivo nei confronti di una Società.
I giudici di legittimità, in via preliminare, ha dichiarato non fondata l’eccezione, sollevata dalla parte contribuente, di inammissibilità del gravame per tardività, ex art. 327 Cod. proc. civ.; e ciò in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. n. 14594/2016 “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c.,salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.
Per cui nel caso di specie vi è stata dunque una prima notifica tempestiva, ma “meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. Un., 14916/2016), e poi una seconda notifica che, per quanto stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, ha avuto l’effetto di rendere l’impugnazione comunque ammissibile.
Nell’ordinanza in commento si evidenzia che “la ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso, ad essa non imputabile, in quanto dipendente da disfunzione del sistema generale di notifica degli atti a mezzo PEC utilizzato dall’Avvocatura Generale dello Stato, si èimmediatamente attivata senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse, la rinnovazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (Cass. 5974/2017), riprendendo il procedimento notificatorio e completandolo, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., fissato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservando gli effetti collegati alla notifica originaria.”.
Alla luce di quanto statuito dall’ordinanza in esame, parrebbe che, da oggi in poi, nel caso in cui una qualunque disfunzione di sistema ritardi la notifica, anche la parte privata potrà sfruttare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14594/2016, attivandosi prontamente e diligentemente, entro la metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c. (quindi, nel processo tributario, entro trenta giorni, salvo, per prudenza, si voglia far riferimento al termine previsto per il processo civile, nel qual caso occorrerebbe attivarsi entro quindici giorni), per riprendere la procedura notificatoria.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25038 - In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per fatto altrui, il fatto che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7258 - L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7918 - In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 742 depositata il 12 gennaio 2023 - Nel giudizio d'appello la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è ammissibile, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 aprile 2019, n. 9182 - E' tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4084 - E' tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…