CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 20381 depositata il 24 agosto 2017
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della CGR C. srl in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 376/05/2016, depositata in data 12/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRES, IVA ed IRAP dovute dalla società, in relazione all’anno d’imposta 2005, seguito di recupero a tassazione di maggiori ricavi, ex art.39 DPR 600/1973, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ne hanno rilevato l’inammissibilità per difetto di motivi specifici, essendo l’atto riproduttivo delle medesime “considerazioni” svolte in sede di controdeduzioni nel giudizio T primo grado, in difetto di motivo di doglianza su quanto statuito nella decisione impugnata.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI della DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza. ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 53 dlgs. 545/1992. essendo l’atto di appello fondato su specifici motivi e doglianze nei confronti della sentenza di primo grado.
2. Preliminarmente, non è fondata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del gravame per tardività, art.327 c.p.c.. Vero che, a fronte di una sentenza pubblicata, nell’ambito di un giudizio instaurato successivamente all’entrata in vigore della Novella di cui alla 1.69/2009, il 12/02/2016 e non notificata, il termine di impugnazione (di sei mesi, oltre sospensione feriale, come ridotta dall’art.16 dl. 132/2014, conv. con modifiche dalla l. 162/2014, cfr. Cass.27338/2016), scadeva il 12/09/2016, lunedì.
Risulta, tuttavia, sulla base di quanto dedotto e documentato dalle parti, che l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha effettuato una prima notifica, a mezzo PEC, in data 10/09/2016 (entro dunque il termine di legge per impugnare), che, malgrado “ricevuta di avvenuta consegna”, è stata effettuata, a causa di disfunzioni verificatesi sul server (come da documentazione allegata dalla ricorrente), in forma incompleta, in quanto il file allegato, contenente il ricorso per – cassazione, era “non leggibile” (come riconosciuto da entrambe le parti); la ricorrente ha quindi effettuato una seconda notifica„ sempre a mezzo PEC, il successivo 15/09/2016, questa del tutto regolare e completa. Vi è stata dunque una doppia notifica e la prima, tempestiva, deve ritenersi “meramente tentata ma non compiuta„ cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cass.S.U. 14916/2016). La ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica dei ricorso, ae essa non imputabile, in quanto dipendente da disfunzione dei sistema generale di notifica degli atti a mezzo PEC utilizzato dall’Avvocatìra Generale dello Stato, si è immediatamente attivata : senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse, !a rinnovazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (Cass. 5974/2017) riprendendo il procedimento notificatorio e completandolo, a distanza di pochi giorni delta prima tentata notifica, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art.325 c.p.c.„ fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservando gli effetti collegati ella notifica originaria.
3. Il motivo di ricorso è fondato. Ed infatti questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546„ determinano l’inammissibilità ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco” (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rende. e “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass.1224/2007). Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. oro’. 14908/2014), nel processo tributario, anche “la riproposizione io appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 de: d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”. Nella specie, l’appellante, in sede di gravarne, chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado, contestava la motivazione e l’erronea valutazione operata dai giudici della C.T.p„ in ordine all’uso “distorto e strumentale della denuncia penale”, fini del raddoppio dei termini di cui all’art.43 DPR 600/1973, nonché in ordine allo svolgimento dell’attività istruttoria ed alla ricostruzione analitico-induttiva operata, riprendendo anche le argomentazioni poste a fondamento dell’atto impositivo e delle cotrodeduzioni primo grado. Risulta, pertanto, che l’appello fosse sufficientemente specifico e contenesse quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico” (Cass.S.U.23299/2011).
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento de ricorsa, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 6/07/2017.
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