La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1971 del 25 gennaio 2017 intervenendo in tema di notifiche ha statuito che la notifica dell’accertamento effettuata a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, non necessita della successiva raccomandata, come nel caso in cui la stessa avvenga al portiere o al vicino di casa.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento per un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate la notifica dell’atto impositivo era stata eseguita nelle mani di persona qualificatasi come familiare. Il contribuente avverso la cartella di pagamento proponeva ricorso in Commissione Tributaria eccependo la nullità dell’atto prodromico. I giudici di merito in entrambi i gradi accoglievano la doglianza del ricorrente annullando la cartella di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale proponeva ricorso in cassazione con un unico motivo.
Gli Ermellini ritengono fondato il motivo dell’Amministrazione finanziaria.
Le motivazioni
In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica.
Onere della prova
Incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario – Cass. n. 26501/2014; Cass. n. 12181/2013; v. pure Cass. nn.16164/2003 e 12181/2013.
Avviso al destinatario
Per tale forma di notificazione non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.
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