Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo lo stesso infondato.
Pertanto alla luce di tale principio, la Corte Suprema ha ritenuto valida la notifica dell’avviso di trattazione effettuata presso la Segreteria della Commissione Tributaria, non avendo la parte dato notizia dell’avvenuto trasferimento dello studio del difensore, presso cui aveva eletto domicilio.
I giudici del palazzaccio hanno ritenuto anche la seconda censura infondata alla luce del principio di diritto secondo cui :<<l’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui consente di definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale. Invero, anche tale forma di condono cosiddetto clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della menzionata legge n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto>> (Cass.20435 del 26/09/2014)
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