La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20086 del 2017 intervenendo in tema di notifica ha statuito che qualora qualora il difensore domiciliatario si trasferisce senza procedere a comunicare la variazione l’avviso di trattazione è regolarmente notificato mediante deposito presso la Segreteria della Commissione.
La vicenda ha riguardato  una società sportiva a cui l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respinsero il ricorso proposto. La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici hanno confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la decisione dei giudici di appello, la contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare la società lamentava la nullità della sentenza impugnata in quanto resa senza il preventivo invio al difensore della comunicazione dell’avviso di trattazione. La società ricorrente, come da allegati al ricorso, contestava la notifica dell’avviso di trattazione avvenuta  mediante deposito presso la Segreteria della Commissione, perché il plico, spedito al vecchio indirizzo del difensore, non era stato recapitato, risultando lo stesso trasferito.

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo lo stesso infondato.

I giudici di legittimità ribadiscono il principio di diritto secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la regola prevista in via residuale dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che consente l’effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della commissione, si applica non solo nei casi, espressamente menzionati di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte, ma anche nelle ipotesi in cui, non essendo stato adempiuto l’onere di comunicare le successive variazioni, la sopravvenuta inefficacia delle predette indicazioni renda in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione.” (sentenza n. 5749 del 23/03/2016  vedasi in tal senso anche la Cass. n. 17717 del 17/07/2017)

Pertanto alla luce di tale principio, la Corte Suprema ha ritenuto valida la notifica dell’avviso di trattazione effettuata presso la Segreteria della Commissione Tributaria, non avendo la parte dato notizia dell’avvenuto trasferimento dello studio del difensore, presso cui aveva eletto domicilio.

I giudici del palazzaccio hanno ritenuto anche la seconda censura infondata alla luce del principio di diritto secondo cui :<<l’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui consente di definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale. Invero, anche tale forma di condono cosiddetto clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della menzionata legge n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto>> (Cass.20435 del 26/09/2014)