Il D.L. n. 50 del 2017 con l’articolo 1, con cui sono state introdotte alcune novità in tema  di split payment, è stato  modificato l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e le modifiche introdotte avranno applicazione dalle fatture emesse da oggi, 1° luglio 2017 grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze emanato il 27 giugno 2017. Il decreto Ministeriale ha operato le opportune modifiche al precedente decreto del 23 gennaio 2015  e, con gli artt. 5-bis e 5-ter vengono stabilite le modalità di individuazione dei soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti “allargata”, prevedendo, tra l’altro, per l’anno 2017 che si faccia riferimento agli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Per agevolare gli operatori economici il Dipartimento delle Finanze ha individuato le le amministrazioni pubbliche e le società da esse controllate, a vario titolo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri o dalle P.A.. Successivamente a tale individuazione, il Dipartimento delle Finanze, ha proceduto a redigere cinque elenchi che riportano, per ciascun soggetto, il codice fiscale e la denominazione. I predetti elenchi sono disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Gli elenchi sono stati cosi predisposti:

  • elenco n. 1 riguarda le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 31 dicembre 2009 n. 196;
  • elenco n. 2 concerne le società controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1 n. 1) c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e direttamente o indirettamente delle società controllate da queste ultime;
  • elenco n. 3 riguarda le società controllate di fatto (ex art. 2359, comma 1 n. 2) c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1 n. 1) c.c. ) direttamente o indirettamente dalle società controllate da queste ultime;
  • elenco n. 4 concernente le società controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1 n. 1) c.c.) direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni e direttamente o indirettamente delle società controllate da queste ultime;
  • elenco n. 5 riguarda le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Emissione della fattura

I prestatori e/o cedenti (i c.d. soggetti passivi IVA) soggetti all’obbligo della scissione dei pagamenti devono rispettare il contenuto statuito dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 per le relative modalità di  fatturazione.  Gli elementi obbligatori del contenuto della fattura quali ad esempio:

  1. la quantità,
  2. la qualità
  3. descrizione dei beni ceduti e dei servizi prestati,
  4. la base imponibile,
  5. l’aliquota, dell’IVA,

Pertanto ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 633/1972 rimane l’obbligo di indicare nella fattura l’IVA secondo le modalità ordinarie.

L’articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  dispone che: “I soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto n. 633 del 1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

Pertanto per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 in avanti potrà essere utilizzata la seguente dicitura: “Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50”.

Soggetti destinatari delle prestazioni

Come scritto all’inzio il Ministero ha pubblicato cinque elenchi in cui sono stati individuati le amministrazioni e società nei cui confronti i soggetti passivi dell’IVA devono applicare la scissione del pagamento. I predetti soggetti  destinatari delle prestazioni devono prestare attenzione al momento del pagamento in quanto devono trattenere l’IVA esposta nella fattura emessa dal fornitore. In sostanza il corrispettivo deve essere erogato al netto dell’IVA che dovrà essere successivamente versata nelle casse dello Stato in luogo del cedente o prestatore.

Qualora la prestazione è soggetta a ritenuta il sostituto d’imposta dovrà operare una duplice trattenuta:

  • una riguardante  la ritenuta IRPEF, pari al 20% del compenso;
  • l’altra di importo esattamente corrispondente all’IVA applicata alla base imponibile secondo le aliquote proprie previste dalla tabella allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Pagamento dell’IVA

Il Decreto Ministeriale del 27 giugno 2017 ha “congelato” il versamento dell’IVA relativa alle fatture emesse con decorrenza dal 1° luglio 2017 al fine di  consentire agli Enti della P.A. e alle società obbligate ad effettuare il versamento di adeguare i processi, i sistemi informativi e contabili. Per le P.A. il differimento dei termini di versamento riguarda le fatture emesse dal 1° luglio, ma non oltre il 31 ottobre 2017. In questo caso il versamento potrà essere effettuato tempestivamente non mensilmente, ma entro il 16 novembre 2017. Ferma restando la possibilità di fruire di questo termine “lungo” durante la fase transitoria sarà opportuno suddividere comunque i versamenti per ogni singolo periodo di liquidazione.

La medesima previsione riguarda le società (partecipate o quotate), sia pure con alcune e lievi differenze temporali. Le fatture la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017 possono essere registrate entro il 18 dicembre 2017. Entro la stessa data deve essere effettuato il relativo versamento dell’IVA.

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo