Mentre il comma 1° dell’articolo 24, comma 1, del medesimo D.P.R prevede che “L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva emessa e notificata una cartella di pagamento da un agente delle riscossione, non territorialmente competente, a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei modelli 770S ed Unico. La società contribuente avverso la cartella ricevuta propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici della CTP respinsero le doglianze della ricorrente. La società impugno la decisione di primo grado con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la decisione impugnata evidenziando che “la cartella non è ancora atto esecutivo, che compete in via esclusiva al Concessionario dell’ambito in cui risiede il debitore, ma costituisce una formale intimazione di pagamento, soltanto prodromica all’eventuale successiva esecuzione forzata”, richiamando anche, ” a conforto di tale interpretazione”, “l’istituto della “delega”, in base al quale un Concessionario non più competente per l’esecuzione, può incaricare, dopo la notifica della cartella, quello dell’ambito dove risiede il debitore, il quale non avrà l’onere di notificare una nuova cartella, ma soltanto il cosiddetto “avviso di mora”. Procedura che lascia intendere, come la prima cartella debba essere ritenuta valida.
Avverso la decisione della CTR la società propose ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della società ricorrente. I giudici di legittimità affermano che il motivo inerente la competenza territoriale alla emissione della cartella risulta fondato poiché la cartella di pagamento emessa da un concessionario del servizio di riscossione (e, ora, da un agente della riscossione) territorialmente incompetente è affetta da nullità. Per i giudici del palazzaccio, infatti, dalla sentenza impugnata, risulta che, la società, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del D.P.R. n.600/73, aveva la sede legale nella provincia di Brescia, e, la società che ha notificato la cartella nell’anno 2006, era concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Varese. Pertanto, a parere dei Supremi Giudici, la sentenza impugnata ha correttamente individuato la competenza territoriale del concessionario del servizio di riscossione, in relazione al domicilio fiscale del contribuente, affermando, che, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa e notificata alla contribuente da un concessionario privo di competenza territoriale.
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