Gli Ermellini con la sentenza n. 25692 del 14 dicembre 2016 hanno statuito che è nullo l’accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore, qualora venga emissione anticipatamente rispetto al decorso dei 60 giorni previsti dalla notifica del PVC, redatto a margine dell’accesso eseguito dall’Amministrazione finanziaria per la rilevazione degli elementi utili ai fini dell’applicazione degli studi di settore, questo anche qualora, prima dell’emissione dell’atto impositivo, l’Agenzia abbia svolto il contraddittorio con il contribuente a tal fine invitato.
Ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, dopo il rilascio del PVC devono trascorrere sessanta giorni prima che il Fisco possa notificare il relativo avviso
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 12, co. 7, dello Statuto del contribuente, la disposizione normativa sancisce che “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Pertanto in base alla sopracitata normativa, l’emissione dell’atto impositivo prima del decorso dei 60 giorni dal rilascio del pvc è ammesso a condizione sussista particolare e motivata urgenza.
Ad avviso dell’Agenzia non era necessario il rispetto del termine dei 60 giorni, in quanto era stato garantito al contribuente in diritto di difesa, attraverso l’attivazione del contradditorio e all’invio di una proposta di accertamento. In sostanza, la tesi dell’Agenzia è che l’attivazione del contradditorio finalizzato all’accertamento standardizzato faccia venire meno la necessità di rispettare il termine dei 60 giorni.
I giudici della Corte Suprema con la sentenza in commento, quindi, ha confermato l’orientamento consolidato (Cassazione, n. 16602 del 2015, n. 7843 del 2015, 7584 del 2015) per cui il termine dei 60 giorni è posto a garanzia del contribuente, con la finalità di migliorare l’efficacia del contradditorio procedimentale ed il suddetto termine può essere derogato, afferma il giudice, ove l’Amministrazione Finanziaria dia prova della condizioni di urgenza esistenti.
Evidenzia la Suprema Corte, confermando la decisone della CTR che aveva annullato l’atto impositivo, che successivamente all’inoltro della proposta, costituisce condicio sine qua non per il rispetto del diritto di difesa, la possibilità per il contribuente di confrontarsi con l’Ufficio sul merito della stessa. In mancanza di tale confronto, non viene meno la necessità di rispettare il predetto termine dilatorio.
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