Nullità della Cartella di pagamento se manca una motivazione adeguata - Cassazione sentenza n. 20211 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20211 del 03 settembre 2013 intervenendo in tema di nullità e motivazione degli atti tributari ha statuito che la cartella esattoriale e nulla quando non rechi una motivazione adeguata, cioè idonea a rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa del Fisco. Lo conferma ancora una volta la giurisprudenza di legittimità. 

Gli  Ermellini con la sentenza in esame ha sostenuto che l’indicazione di un “omesso o carente versamento”non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale. 

Il Collegio ha condiviso il parere del relatore, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, “in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento di fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva semmai essere contestato con il mezzo revocatorio”.

Altra decisione della Corte Suprema (Cassazione sez. tributaria sentenza  n. 15188 del 18 giugno 2013) con cui è stato affermato la nullità la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’articolo 54 D.P.R. n. 633 del 1972, che non rechi indicazioni atte a consentire al destinatario l’agevole identificazione della causale delle somme pretese.

I giudici di legittimità hanno precisato che in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 o 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e, come tale, deve essere adeguatamente motivata. Si può parlare di motivazione adeguata quando l’atto di riscossione contiene indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Ufficio Finanziario, mentre non si può invocare l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, “essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (conf. Cass., sentenza n. 11446 del 2006).