La vicenda ha riguardato una compagnia di assicurazioni che operava sul mercato dei titoli ed a cui venivano contestate alcune operazioni da cui erano derivate delle minusvalenze. In particolare l’Amministrazione finanziaria, le operazioni di acquisto dei titoli in prossimità della distribuzione degli utili, con immediata rivendita nei successivi quattro giorni ad un prezzo minimo garantito, non avevano scopo imprenditoriale o economico apprezzabile, salvo ottenere un indebito risparmio fiscale in capo al contribuente italiano ed anche a favore del partner italiano o straniero a tutto discapito dell’erario nazionale. Avverso l’atto impositivo la contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze della ricorrente. L’Amministrazione proponeva ricorso avverso la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello disponevano una CTU. La CTR accolse le doglianze dell’Agenzia delle Entrate e riformava la sentenza di primo grado.
La contribuente proponeva, avverso la decisione della CTR, ricorso in cassazione fondato su quattordici motivi. L’Agenzia controdeduce l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso.
Gli Ermellini accolgono la doglianza della contribuente in ordine all’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale precisando che “la giurisprudenza costituzionale e quella di questa sezione hanno esteso” il contraddittorio endoprocedimentale specifico, “in via interpretativa e costituzionalmente orientata, anche all’abuso innominato del diritto”, ma ha anche ribadito che “per orientamento costante di questa Corte, l’omissione del contraddittorio procedimentale preventivo “rafforzato” inficia irrimediabilmente il provvedimento impositivo che ne sta a valle, né possono considerarsi equipollenti o succedanei l’attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica (cfr. Cass. n. 2239/18; n. 30770/18)”.
I giudici di legittimità chiariscono che per orientamento costante “l’omissione del contraddittorio procedimentale preventivo “rafforzato” inficia irrimediabilmente il provvedimento impositivo che ne sta a valle, né possono considerarsi equipollenti o succedanei l’attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica”