La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, sezione 1, con la sentenza n. 3429/16 del 2 dicembre 2016, nella controversia che riguardava l’emissione di due avvisi di accertamento redatti secondo le precedenti disposizioni, previste dall’articolo 38, comma 4, del Dpr n. 600/1973, trattandosi degli anni di imposta 2007 e 2008. Il contribuente avverso gli atti impositivi ricorreva ai giudici di prime cure, i quali hanno ritenuto che il contraddittorio non era necessario, essendo l’accertamento svolto secondo il metodo sintetico, pur avendo il contribuente presentato delle osservazioni e documenti che giustificavano lo scostamento. Il contribuente avverso la decisione di primo grado ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale.
I giudici della CTR, contrariamente ai giudici di primo grado, hanno accolte le doglianze del ricorrente, in quanto:
- l’articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000, dispone che l’istaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo è indispensabile ogniqualvolta emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L’Ufficio, pertanto, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre documenti giustificativi entro un termine congruo;
- la valutazione delle controdeduzioni deve avvenire in conformità all’articolo 10 della citata legge, esaltando il principio di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente;
- se il contraddittorio viene attivato, come nel caso di specie, l’Ufficio ha l’obbligo di esaminare il merito delle giustificazioni addotte del contribuente, motivando se il debito fiscale è dovuto o meno.
Partendo dalla sentenza in commento di seguito si espone la posizione sul tema del “contraddittorio” della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione
Per la Corte di Giustizia Europea l’obbligatorietà del contraddittorio, come forma di tutela e garanzia per il contribuente, è sancita in modo rilevante con la sentenza C-349/07 (sentenza Sopropé), del 18 dicembre 2008 e con le sentenze C-129/13 e C-130/13 del 03 luglio 2014, con cui ha stabilito e costantemente affermato il principio di diritto secondo il quale l’audizione del contribuente è da ritenersi elemento essenziale ed imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell’Amministrazione. Nella sentenza del 2008, la corte GE afferma che “la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro.
Spetta unicamente al giudice nazionale verificare se, tenuto conto del periodo intercorso tra il momento in cui l’amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni e la data in cui ha assunto la propria decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto debitamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse”
Pertanto per la Corte di Giustizia il contraddittorio deve essere posto alla base del procedimento istruttorio, consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, in un momento antecedente al contenzioso.
Per cui il contraddittorio, secondo i giudici del palazzaccio, è obbligatorio per:
- gli accertamenti basati sugli studi di settore (art. 10 della legge n. 146/1998),
- la liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000),
- i controlli formali (art. 36-ter del Dpr n. 600/1973),
- gli accertamenti sintetici (art. 38 Dpr n. 600/1973,
- gli accertamenti da abuso del diritto (art. 10-bis della legge n. 212/2000)
- tutti controlli eseguiti presso la sede del contribuente (art. 12 della legge n. 212/2000).
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