La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16442 depositata il 19 aprile 2024, intervenendo in tema di fatture false da società cartiere, ha ribadito che, per attribuire la qualità di “cartiera”, deve essere provata l’inoperatività della società che emette fatture, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione IVA, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti.

La vicenda ha visto protagonista il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata accusato dei reati di cui:

  • all’articolo 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere nella sua qualità di legale rappresentante della s.r.l., al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione IVA relativa al 2014, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti;
  • all’articolo 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere nella sua qualità di legale rappresentante della s.r.l., al fine di consentire l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto a terzi, emesso fatture per operazioni inesistenti.

Il Tribunale condannava l’imputato, per i reati ascritti sulla base della supposta natura di cartiera attribuita dall’accusa alla Srl di cui, l’accusato, era il legale rappresentante.

L’imputato proponeva, tramite il difensore, appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte di Assisi confermava la sentenza impugnata. Avverso la decisione d’appello l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

I giudici di legittimità annullavano la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

Per gli Ermellini la sentenza di appello impugnata attribuiva la qualità di società “cartiera” a quella in cui l’imputato era il legale rappresentante  “…  senza effettuare una concreta ed esaustiva ricognizione degli indici sintomatici dell’inesistenza della sua attività imprenditoriale. La Corte territoriale non prende in considerazione adeguatamente i motivi di appello, ricalcando le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza fornire un’adeguata motivazione dei vari passaggi dell’accertamento della responsabilità penale. In altri termini, la sentenza non chiarisce sufficientemente quali siano le ragioni della ritenuta non operatività della società srl, perché richiama elementi che – nel suo sintetico argomentare – appaiono non dirimenti. E deve evidenziarsi – pur nell’autonomia del presente giudizio penale rispetto al giudice tributario – che, sostanzialmente sulla base di quegli stessi elementi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, (…), ha accolto l’appello presentato nell’interesse della società, con reiezione delle pretese erariali. Il giudice tributario ha effettivamente affermato che srl è una società operativa, validamente costituita, con finalità coerenti con l’ambito industriale di riferimento e concreti risultati nell’ambito del processo di riorganizzazione del gruppo AD. In questo quadro, la risoluzione anticipata del contratto di locazione del ramo di azienda è considerata dalla Corte tributaria quale elemento neutro; mentre è valorizzata, a favore della prospettazione del contribuente, l’effettiva produzione di compound plastico …”

Il Supremo consesso, inoltre, evidenzia come “… la sentenza impugnata non argomenta sufficientemente, su un piano logico, circa:

a) la ritenuta evidenza del ruolo svolto dall’imputato quale amministratore di facciata “come deciso dai M.”;

b) la ritenuta inesistenza di una lecita finalità imprenditoriale nella stipula e nella risoluzione consensuale anticipata del contratto di locazione tra A.C. s.p.a. e la s.r.l.;

c) la valenza del progetto di espansio.1e commerciale che A.C. s.p.a. aveva concluso con il gruppo I.;

d) il fatto che la s.r.l. fosse titolare di autorizzazioni ambientali per l’esercizio dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti plastici;

e) la ragione per cui il personale alle dipendenze della s.r.l. dovesse essere ritenuto quale forza lavoro direttamente a disposizione di A.C. s.p.a., pur in presenza di una serie dettagliata di argomentazioni difensive di segno contrario, relative alle modalità di assunzione e di trasferimento del personale stesso;

f) le giustificazioni fornite dalla difesa circa l’operatività della s.r.l. in relazione al suo fatturato, legate al fatto che A.C. s.p.a., una volta acquistate le materie prime, le consegnava in conto lavorazione alla s.r.l., la quale, terminata la produzione del compound, restituiva alla A.C. spa. il reso lavorato;

g) le modalità e la valenza del preteso aggiramento del meccanismo di reverse charge e dell’omesso versamento dell’Iva nel solo anno di imposta 2014, quanto al ritenuto vantaggio fiscale dell’operazione illecita e quanto alla ritenuta non operatività della srl.

Più in generale, non appare sufficientemente chiara la spiegazione dell’asserita fraudolenza delle operazioni oggetto dell’imputazione, visto che nello stesso anno vi è una reciprocità di rapporti fra la srl e A.C., tanto che sono contestati sia il reato di cui all’art. 2 sia quello di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, entrambi in relazione all’attività della srl. …”

 

 

Normativa

Utilizzo ed emissione di fatture false

Art. 2 d.lgs. 74 del 2000

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria

2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Art. 8 d.lgs. 74 del 2000

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fi ne di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

2. Ai fi ni dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato

2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni