era stato pienamente assolto dal giudice di primo grado dai reati di distruzione o occultamento delle scritture contabili ( art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 ed art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), in quanto aveva ceduto la società, cessando dalla carica di amministratore in un periodo antecedente a quello cui l’accertamento si riferiva; in maniera diametralmente opposta i giudici d’appello lo avevano invece condannato per entrambi i reati, in quanto ritenevano essere onere dell’imputato (cedente) dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabili al cessionario delle quote sociali, rispondendo diversamente del loro occultamento o distruzione.
L’imputato avverso la sentenza di appello ricorre in cassazione con ricorso fondato su tre motivi. In particolare per l’imputato i giudici di appello avevano errato in quanto non aveva considerato quanto attestato nel contratto di cessione, né il fatto che il cessionario non si fosse lamentato dell’assenza di documentazione contabile, pur avendo dichiarato di essere informato degli adempimenti da assolvere (tra cui la presentazione della dichiarazione dei redditi) e assunto l’obbligo di provvedervi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’imputato precisando che il giudice di secondo grado ha “l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati, anche in caso di radicale rovesciamento di una valutazione essenziale nell’economia della motivazione della sentenza di primo grado”.
Per cui secondo i giudici del palazzaccio la decisione dei giudici d’appello risulta avversa all’orientamento maggioritario, secondo cui, «In difetto di elementi di segno contrario, con la cessione della totalità delle quote sociali avviene anche la consegna delle scritture contabili della società di cui sono state cedute le quote, trattandosi di adempimento strettamente correlato alla cessione e indispensabile per renderla effettiva, cioè per consentire al cessionario di essere edotto della situazione amministrativa e contabile della società e provvedere alla sua amministrazione e all’assolvimento degli obblighi tributari».
Le motivazioni della sentenza in commento precisano la illogicità della tesi sostenuta dai giudici d’appello della sussistenza di un onere per l’imputato di far risultare la consegna delle scritture contabili al cessionario delle quote, in quanto è contraria al criterio generale di attribuzione all’accusa dell’onere di dimostrazione della commissione delle condotte costituenti reato, sicché dalla mancanza di una prova liberatoria non può trarsi la prova positiva della responsabilità e, in particolare, della commissione di specifiche condotte.
Pertanto alla luce dei principi richiamati per i giudici di piazza Cavour la ricostruzione operata dai giudici distrettuali – secondo cui era emerso che l’imputato aveva omesso di consegnare la contabilità al momento della cessione delle quote societarie ad un acquirente per non ricostruire i redditi esatti – risulta errata «anche l’affermazione circa la sussistenza di un onere per l’imputato di far constare la consegna delle scritture contabili al cessionario delle quote risulta illogica, in quanto è contraria al criterio generale di attribuzione all’accusa dell’onere di dimostrazione della commissione delle condotte costituenti reato, sicché dalla mancanza di una prova liberatoria non può trarsi la prova positiva della responsabilità e, in particolare, della commissione di specifiche condotte».
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