La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10389 depositata il 20 marzo 2020 intervenendo in tema di reati tributari ex articolo 5 del D.Lgs. n. 74/200 ha ribadito che “ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l’eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette”
La vicenda ha riguardato il titolare di una ditta individuale indagato per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e nei cui confronti, il Giudice delle indagini preliminari, emetteva un decreto di sequestro preventivo. Avverso tale provvedimento l’indagato impugnava il decreto di sequestro preventivo inanzi al Tribunale del riesame. I giudici del Tribunale con ordinanza rigettavano le doglianze del ricorrente. Avverso tale provvedimento il reo proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’indagato annullando l’ordinanza impugnata. Per i giudici di legittimità, ilgiudice del riesame, ha correttamente detratto l’Iva sugli acquisti a prescindere dal rispetto delle formalità e dei termini previsti dalla normativa fiscale, in tal modo operando una valutazione sostanziale del rilievo della condotta. “In relazione invece agli acquisti operati in regime di cd. reverse charge ovvero di inversione contabile, è nozione comune nella dottrina tributaria e nella pratica commerciale che il meccanismo di inversione contabile dell’Iva è nato come strumento finalizzato alla lotta contro le frodi sull’imposizione indiretta, in modo da impedire che chi effettua la cessione di un bene e chi lo acquista non versino l’imposta di valore aggiunto o ne chiedano il rimborso all’Erario.”
Inoltre “l’Iva è invero collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l’eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali”