La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 44433 depositata il 4 novembre 2013 intervenendo in tema di omessa dichiarazione IVA ha affermato che la comunicazione annuale Iva, di cui all’articolo 8-bis del Dpr 322/1998, è un adempimento del tutto differente rispetto alla dichiarazione, con la conseguenza che la mancata presentazione di quest’ultima, al superamento delle previste soglie di punibilità, costituisce comunque reato contemplato dall’articolo 5 del decreto 74/2000.
La vicenda ha visto protagonista l’amministratore di una srl accusato di aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed IVA per l’anno 2005 e di non aver pagato l’imposta sul valore aggiunto per l’importo di € 87.000,00. Il Tribunale riconosceva colpevole, l’amministratore della srl, del reato a lui ascritto.
Avverso la sentenza del giudice di prime cure l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello che rigettava il gravame proposto. In particolare i giudici territoriali hanno evidenziato che la comunicazione IVA, prevista dall’art. 8 bis del DPR n. 322/1998, finalizzata ad adempiere agli obblighi comunitari dì cui all’art. 22, paragrafo 4, della Direttiva CEE n. 77/388 del 17/05/1977, non è sostitutiva della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi ed IVA. La sentenza ha altresì escluso l’esistenza di prove del credito IVA per l’anno di imposta 2005, asserito dall’appellante, e la necessità di disporre la rinnovazione dell’Istruttoria dibattimentale in appello.
L’amministratore, per il tramite del suo difensore, ricorreva per cassazione riproponendo le tesi difensive già esposte nei primi due gradi di giudizio. In particolare, eccepiva che era stata regolarmente presentata la comunicazione annuale Iva. Per la tesi difensiva, dal momento che la fattispecie penale di omessa dichiarazione è integrata da un comportamento omissivo, nel caso di specie doveva escludersi il reato, proprio perché l’imputato aveva comunicato l’ammontare dell’Iva dovuta, sia pure attraverso un atto, la comunicazione annuale, concepito per fini diversi.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’imputato e confermato la sentenza di condanna confermando le motivazione dei giudici di merito in ordine alla natura della comunicazione annuale Iva, cui la società amministrata dall’imputato aveva puntualmente adempiuto, non è sostitutiva della dichiarazione annuale.
Per i giudici di legittimità, infatti, tale comunicazione è sostitutiva delle dichiarazioni periodiche Iva infrannuali e assolve allo scopo di fornire al fisco i dati Iva sintetici.
Il contribuente con la dichiarazione Iva annuale, il cui comportamento omissivo e penalmente rilevante, procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta.
Ne consegue che l’omissione di quest’ultima in presenza del superamento della soglia di punibilità, configura il delitto previsto e punito dell’articolo 5 del decreto 74/2000 di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, in quanto non si può far valere la comunicazione Iva come elemento di esclusione del reato di omessa dichiarazione.
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