La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 29315 depositata il 13 novembre 2024, intervenendo in tema di omessa segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di un dottore commercialista, ha ribadito il principio secondo cui La segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non era subordinata, dunque, all’evidenziazione dalle indagini dell’operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all’esclusioni in base ad un personale convincimento dello stesso dell’estraneità dell’operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzavano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (Sez. 2, n. 2326 del 2010)

La vicenda ha riguardato un commercialista che a seguito di un controllo finalizzato alla verifica della corretta applicazione del d.ls. n. 231/2007 (c.d. antiriciclaggio) veniva elevato un processo verbale a cui successivamente veniva emesso un decreto con cui il Ministero irrogava al commercialista la sanzione amministrativa di € 68.354,00, perché, in violazione dell’art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007, in qualità di commercialista depositario delle scritture contabili della ditta W.X., aveva omesso di segnalare numerose operazioni finanziarie sospette poste in essere nell’anno 2008, consistite nell’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto alle finalità dichiarate, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, ingiustificata interposizione di terzi. Il commercialista impugnava il decreto. Il Tribunale adito in accoglimento dell’opposizione proposta da  annullava il decreto. Il Ministero proponeva appello. La Corte territoriale accoglieva il gravame dopo aver richiamato il contenuto dell’articolo 41 del decreto legislativo n.231/07, trattandosi di operazioni che per loro natura inducevano il sospetto del riciclaggio, data la non tracciabilità del pagamento in denaro contante, chiaro sintomo della finalità di liberarsene e così di “ripulirlo”, in quanto provento di attività illecite. Il legislatore aveva solo voluto codificare un mero indicatore di sospetto, senz’altro il più significativo. Il commercialista impugnava la decisione di appello con ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità rigettava il ricorso.

Per gli Ermellini, che concordano con i giudici di merito, hanno precisato che  “… gli indicatori di anomalia sia dell’Ufficio italiano cambi fino al 2010 (istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette) e sia il successivo d.m. 16 aprile 2010 del Ministero della giustizia rivolto specificamente ai professionisti, ricomprendono sempre un anomalo utilizzo del denaro contante tra le ipotesi che dovrebbero indurre a sospettare dell’operazione. Peraltro, in tutti i provvedimenti amministrativi che individuano gli indici di anomalia si precisa che si tratta sostanzialmente di istruzioni volte ad agevolare gli operatori e che si tratta solo di indicatori che, da un lato, non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e, dall’altro, non costituiscono il necessario presupposto perché l’operazione debba essere segnalata. In altri termini, la mera ricorrenza di comportamenti descritti nell’indicatore non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l’assenza di indicatori previsti nell’allegato può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta.

Infine, come evidenziato dal P.G. la «segnalazione» non è di per sé finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepita come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010) “

Inoltre, i giudici di piazza Cavour hanno richiamato il principio di diritto secondo cui: «In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta» (Sez. 2 n. 4844 del 23/02/2021 Rv. 660460 – 01).

Per Il Supremo consesso trova applicazione il trattamento più favorevole ” … in considerazione dell’espresso richiamo al principio del favor rei contenuto nell’art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 – in deroga a quello del “tempus regit actum” proprio delle sanzioni amministrative (Cass. civ. n° 28888/18, n°27405/19). A tal proposito la Corte d’Appello ha correttamente chiarito che “per l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole non è sufficiente prendere in considerazione i minimi ed i massimi edittali contemplati dalle diverse normative occorrendo, al contrario, un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, ex art. 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, dovendo la comparazione fondarsi – come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2017 – sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico” (Cass. 20697/18).”

Infine i giudici supremi hanno precisato che In tema di sanzioni amministrative, l’opposizione all’ordinanza- ingiunzione non configura un’impugnazione dell’atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile “ratione temporis”), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell’ambito delle deduzioni delle parti – all’esame completo nel merito della fondatezza dell’ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell’entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 – 01);”

In conclusione nella sentenza in commento viene ribadito che Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l’entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l’esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981 (Sez. 2 – , Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 – 01).”