La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44515 depositata il 31 ottobre 2019 intervenendo in tema di reati per omessi versamenti di tributi ha ribadito che “il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, lo stesso non può logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una srl, il quale non aveva provveduto al pagamento integrale dell’IVA, oltre il limite di punibilità. L’imputato aveva proceduto alla rateizzazione del debito tributario. Tale modalità di pagamento è esclusa sia dalle specifiche ipotesi di non punibilità previste dal comma 3 dell’articolo 13 comma 3, sia da quelle ipotesi contemplate dall’articolo 13-bis.
Gli Ermellini hanno confermato che ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, per i reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater il pagamento integrale del tributo omesso e delle relative sanzioni pecuniarie ed interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie ivi compreso il ravvedimento operoso, estingue i reati.
Inoltre, i giudici del palazzaccio hanno puntualizzato che l’estinzione del debito tributario, a seguito dell’integrale pagamento come sopra indicato, non può al contempo rappresentare causa di non punibilità e di applicazione della speciale attenuante.
“Sicché, o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati” (Cassazione sentenza n. 38684/2018).
In altre parole, l’estinzione del debito tributario non può al contempo rappresentare causa di non punibilità e di applicazione della speciale attenuante.
I giudici di legittimità, infine, affrontando la questione sulla rilevanza della crisi di liquidità nelle ipotesi di reato per omesso versamento, hanno ribadito che occorre produrre la prova che il contribuente si sia trovato nell’impossibilità di reperire le economiche e finanziarie necessarie per adempiere puntualmente agli obblighi tributari. È necessario, per poter essere esclusa la punibilità, oltre al fatto che l’imprenditore si sia attivato per fronteggiare la crisi con idonee misure da valutarsi in concreto, che sia provato “che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie per consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale”. (in tal senso, v. Cass. Pen. 12/1/2014, n. 2614; Cass. Pen. 4/2/2014, n. 5467; Cass. 13/9/2013, n. 37528)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 47287 depositata il 21 novembre 2019 - In relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 44515 depositata il 31 ottobre 2019 - Per i reati di omesso versamento la causa di non punibilità scatta solo con l'integrale pagamento del debito da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento -…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25988 depositata il 15 settembre 2020 - In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica "a campione"…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26084 depositata il 16 settembre 2020 - Per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e succ. mod., è soltanto necessario che l'imposta evasa, con riferimento a…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25537 depositata il 10 giugno 2019 - Omesso versamento all’Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali ed applicabilità della causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" - Il…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25730 depositata il 11 giugno 2019 - In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, l'ammissione al pagamento rateale del debitore che non ha provveduto all'integrale versamento del dovuto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…