ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 13 marzo 2020, n. 16
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL
Ordina:
- Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio regionale le attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e socio-sanitari territoriali semi-residenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali.
- Sono altresì sospesi tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. ex. art. 26) e di specialistica (cd. ex. art. 44), fatte salve quelle urgenti e indifferibili, di cui al successivo comma 3.
- I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 segnalano tempestivamente al Distretto Sanitario di residenza del paziente eventuali pazienti per i quali sia assolutamente necessario non interrompere il progetto riabilitativo. Per tali pazienti è assicurata la prosecuzione del trattamento.
- I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e socio-sanitari di cui al comma 2 individuano eventuali casi per i quali, acquisita la formale adesione del paziente o di suo rappresentante legale, proporre al distretto sanitario di appartenenza la assoluta e improrogabile necessità di riprendere i trattamenti dopo il 3 aprile, qualora dovesse essere prorogato lo stato di emergenza sanitaria, e ne indicano la modalità più idonea di trattamento, anche valutando forme di trattamento domiciliare, laddove possibile; i servizi Distrettuali valutano i casi proposti, anche riformulando i progetti individuali qualora opportuno, e autorizzano i soli programmi riabilitativi per i quali sia riscontrata assoluta e improrogabile necessità di riprendere dopo il 3 aprile 2020.
- La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell’ordinanza n. 8 dell’8/3/2020 è differita al 30 maggio 2020 qualora vengano a scadenza prima di tale data.
- Le Aziende Sanitarie Locali rafforzano l’ordinaria organizzazione dei servizi di cure domiciliari, al fine di garantire assistenza e prestazioni sanitarie e sociosanitarie indifferibili a domicilio a soggetti disabili, nonché anziani e adulti non autosufficienti, che non possono frequentare i servizi sanitari e socio-sanitari per effetto delle misure di cui al comma 1.
- E’ assicurata la massima diffusione delle presenti disposizioni agli utenti.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
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