ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 25 marzo 2020, n. 23
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all’ordinanza n. 15/2020 e relativo chiarimento
Ordina:
1.Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.
2.E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
– nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
– nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3.Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii..
5.La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6.Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell’osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.
7.La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
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