La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 20905 del 3 maggio 2017 intervenendo in tema di reati fiscale affermando che con la condanna, va sempre disposto la confisca. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi di “patteggiamento” cioè quando l’applicazione della pena avviene ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La vicenda ha riguardato una persona accusata dei reati di cui agli articoli 8, 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. L’imputato avanzava richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. (patteggiamento) al giudice dell’udienza preliminare che condannava l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in relazione ai reati di omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili. Il Giudice dell’udienza preliminare disponeva, con la condanna, anche la confisca del profitto del reato.
Il condannato avverso quanto disposto dal GUP sollevava pregiudiziali dubbi di costituzionalità con ricorso alla Coorte di Cassazione basato su tre motivi. In particolare sulla previsione dell’obbligatorietà della confisca nel caso di sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen.

Il condannato lamentava la violazione del principio di colpevolezza (art. 27, commi 1 e 2, Cost.) e del principio di determinatezza della legge penale, per la mancata previsione nel giudizio ex art. 444 cod. proc. pen. della necessità di determinare l’esatto ammontare delle somme effettivamente percepite dall’imputato a seguito della commissione dei reati, posto che nel giudizio di applicazione della pena su richiesta non si svolge alcun accertamento al riguardo.

Inoltre il ricorrente riteneva la violazione del principio di proporzionalità, evidenziando che la previsione della confisca scoraggia il ricorso all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comprimendo, per contro, il diritto dell’imputato alla salvaguardia e alla conservazione del suo patrimonio.

Gli Ermellini rigettano il ricorso del condannato precisando che, “pur non potendosi equiparare la sentenza pronunziata in esito a giudizio ordinario a quella resa a seguito di richiesta concordata di applicazione della pena, da quest’ultima consegue comunque l’applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna non espressamente escluse (Sez. Un. nn. 17781- 17782/06). “

Inoltre i giudici di legittimità evidenziano l’infondatezza del rilievo difensivo a proposito della violazione del principio di colpevolezza, in quanto la richiesta di applicazione dell’articolo 4444 cpp comporta ogni rinuncia a qualsiasi contestazione sia sul fatto così come contestato, sia sulla responsabilità dell’imputato, ed è idonea a determinare il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, che ha quindi efficacia di accertamento incontrovertibile in ordine alla commissione del fatto così come contestato e alla sua attribuibilità all’imputato.

Per i giudici del palazzaccio nemmeno risulta la violazione del principio di proporzionalità la scelta del legislatore di equiparare, ai fini della confisca obbligatoria, la sentenza di condanna e quella di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., “in quanto la confisca del prezzo e del profitto del reato è finalizzata alla rimozione dì una pericolosità di tipo obiettivo derivante da cose che, provenendo da illeciti penali, o essendo collegate in qualche modo alla loro esecuzione, manterrebbero viva l’idea e l’attrattiva del reato”, e sarebbe irragionevole escludere la possibilità di vedere soddisfatte tali ragioni in caso di patteggiamento.