La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di interessi attivi di mora maturati nel predetto anno sul corrispettivo ad essa dovuto dalla committente ed al contempo anche la contribuente era incorsa in ritardi nella consegna, maturando a suo carico penali di pari importo.
La società contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici non accoglievano le doglianze della ricorrente. La società avverso la decisione di prime cure proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionele. I giudici di appello accolsero il ricorso della contribuente. In particolare la CTR ha ritenuto corretto l’operato della ricorrente in merito alla penale contrattuale maturata per il ritardo nella consegna delle navi commissionate, poiché risultante da elementi certi e precisi desumibili dalla pattuizione contrattuale; mentre l’Ufficio ha ritenuto non deducibili le passività in questione, in quanto non ancora effettivamente sopportate.
Avverso la decisione di appello l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini ha rilevato che il rilievo dell’Agenzia delle Entrate è infondato. Infatti, evidenziano i giudici di legittimità, che la doglianza dell’Ufficio postula l’imputazione delle penali secondo il criterio di cassa, mentre non si può mai derogare ai criteri d’imputazione per competenza fissati dall’articolo 75 del TUIR per tutti i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa.
Inoltre precisano i giudici del palazzaccio che non può dubitarsi delle deducibilità delle penali in questioni “ancorché non formalmente imputate al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza, trattandosi di ipotesi pienamente riconducibile alla previsione di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 75 T.U.I.R. (vigente ratione temporis) a mente del quale le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Ed invero, come in fattispecie analoga questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, le penalità contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all’art. 1382 Cod. Civ. — per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo a interrompere il nesso sinallagmatico — non hanno finalità sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura del risarcimento in caso d’inadempimento, sono inerenti all’attività d’impresa (Cass. 27/09/2011, n. 19702)”.