La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 33027 depositata il 28 luglio 2023, intervenendo in tema di pene alternative alla detenzione, ha stabilito che in base alla normativa transitoria “… ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lg. n. 150 del 2022, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello …”
In particolare la suddetta richiesta può essere presentata in sede di conclusioni anche scritte (ex articolo 94 comma 2 dl 150/2022 come modificato dalla Legge 199/2022), anche come subordinata, indicando quella/e prescelta/e dalla parte.
L’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, Riforma Cartabia in materia di pene sostitutive, dispone che «sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello». Pertanto ai processi in corso è applicabile anche l’art. 545-bis c.p.p. il cui comma 1 stabilisce che «quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti (c.d. dispositivo a struttura “bifasica”)».
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che non vi è alcun obbligo per il giudice di accogliere la richiesta di applicazione pene sostitutive, fermo restando che in caso di diniego deve motivare e la questione può essere oggetto di impugnazione.
Altro aspetto importante e il deposito tempestivo della documentazione necessaria a sostegno dell’istanza e per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva.
L’articolo 448 comma 1 bis trova applicazione solo nei casi strettamente necessari.
Nei casi in cui il Giudice non ritenga sufficiente la documentazione prodotta dal difensore potrà disporre verifiche ed accertamenti.
Il secondo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disciplina i poteri istruttori del giudice, prevedendo che, ai fini della decisione sulla possibilità di applicazione della pena sostitutiva, lo stesso ex officio possa acquisire dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, dalla polizia giudiziaria o dai soggetti indicati nell’articolo in disamina, informazioni sulle condizioni soggettive del condannato.
Agli stessi fini, il giudice può altresì acquisire dai soggetti indicati dall’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 la certificazione di disturbo da uso di sostanze stupefacenti o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.
Nella sentenza in commento è stato precisato che “… la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma – così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 l.n. 689 del 1981 – rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri sopra indicati. Invero, in riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, P,ritoni, Rv. 263558 – 01). …”
Inoltre i giudici di legittimità hanno ricordato che “… il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui «il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981» (sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria. …”
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