Autocertificazione ed appalto o subappalto
La circolare n. 40/E dell/08 ottobre 2012 emanata dall’Agenzia delle Entrate fornendo importanti chiarimenti sulla responsabilità solidale dei committenti.
La circolare chiarisce che in merito all’applicazione della disposizione (responsabilità solidale), è applicabile ai contratti di appalto stipulati dal 12 agosto 2012.
Inoltre la certificazione richiesta al fine di far venir meno la responsabilità solidale nnchè allo scopo di ricevere il pagamento del corrispettivo (da parte dell’appaltatore ovvero committente) deve essere prodotta per i pagamenti effettuati dall’ 11 ottobre 2012, sempre con riferimento ai contratti posti in essere dal 12 agosto 2012.
Altra importante precisazione è riferita alla possibilità di poter produrre, in luogo dell’asseverazione (professionisti), un’autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 contenete quanto puntualmente stabilito dalla circolare in esame.
Si rammenta il contenuto dell’art. 5 bis della legge 44/2012 che ha sostituito l’art. 35 comma 28 del D.L. 223/2006). L’art. 13 ter della legge 134/2012 interviene nuovamente sul comma 28 dell’art 35 del D.L. 223/2006 facendo venir meno la responsabilità solidale tributaria del committente, quant’anche lo stesso, in caso di eventuali omissioni di versamenti delle ritenute ed Iva da parte dell’appaltatore o subappaltatore, potrà essere soggetto a sanzioni amministrative da euro 5.000,00 ad euro 200.000,00.
La responsabilità solidale tributaria determina che sono responsabili al pagamento delle somme per Iva e ritenute Irpef sia l’appaltatore che il subappaltatore. Pertanto in caso di mancato pagamento delle predette imposte (riferite al contratto di appalto) l’Agenzia delle Entrate a seguito di verifica del mancato versamento dovrà notificare l’avviso di accertamento a tutti i soggetti solidalmente responsabili per il pagamento è l’Amministrazione finanziaria potrà rivalersi indistintamente su uno dei soggetti solidali.
Tale solidarietà dell’appaltatore, come previsto dalla norma, viene meno solo se procede alla verifica mediante acquisizione di idone documentazione prima del pagamento del corrispettivo. Pertanto alla data del pagamento del corrispettivo dovrà aver accertato il pagamento da parte del subappaltatore delle somme relative alle ritenute Irpef sulle retribuzioni del personale impiegato per l’appalto e l’Iva sulle fatture dell’appalto i cui termini siano scaduti.
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