La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25517 depositata il 31 agosto 2023, intervenendo sui termini di decadenza dell’azione di accertamento, ha ribadito che “… i componenti ad efficacia pluriennale, occorre guardare il termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione, non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso. Detto in altri termini, l’autonomia d’imposta si regge nel potere di correzione e rettifica da parte del contribuente, che può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine di decadenza del primo anno in cui compare la posta a deduzione; parimenti il potere dell’Ufficio, vagliando di anno in anno i componenti pluriennali, è soggetto al medesimo termine decadenziale. La specularità di potere di rettifica e di potestà impositiva è quindi giusto bilanciamento del principio di capacità contributiva e di certezza dell’azione amministrativa. …” (sentenza a Sezioni Unite n. 8500 del 2021)

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui l’Agenzia delle Entrate notificava cinque avvisi di accertamento per altrettanti periodi di imposta, emessi a seguito di una verifica fiscale. In particolare veniva contestata la deducibilità dei costi di ammortamento. Avverso tali atti impositivi la società contribuente proponeva ricorso. I gradi di merito erano favorevoli alla società contribuente sull’assorbente motivo preliminare della decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Avverso la decisione dei giudici di appello l’Agenzia proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. La contribuente proponeva controricorso.

Gli Ermellini accolgono la doglianza dell’Amministrazione finanziaria.

I giudici di legittimità evincono che “… in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (cfr. Cass. S.U. n. 8500/2021, cui segue Cass. V, n. 18372/2021; Cass. T, n. 7438/2023). …”

In particolare ritengono prive di pregio le argomentazione dei giudici di merito che  “… richiamando il precedente n. 9993/2018 di questa Corte, hanno ritenuto che l’autonomia di ciascun anno di imposta vada temperata quando la pretesa sorga da un fatto specifico, i cui effetti si ripercuotono in esercizi successivi, secondo l’intervento della Consulta n. 280/2005, ove si è ritenuto non conforme a Costituzione che il contribuente resti esposto per un periodo eccessivo al potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria. In altri termini, e per conseguenza, la CTR ha ritenuto che all’Ufficio sarebbe preclusa la ripresa a tassazione decorso il termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui detto costo è maturato ed iscritto per la prima volta a bilancio. …”

La legge delega fiscale 2023 (legge n. 111 del 2023) supera tale principio di diritto statuito dalla Cassazione. Infatti nella legge di riforma fiscale è previsto che per i componenti reddituali a efficacia pluriennale, comprese le perdite di esercizio, i termini di decadenza dell’accertamento decorrano dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore. In altri termini la decadenza dell’accertamento decorre dal periodo di imposta in cui il costo è stato inserito per la prima volta in bilancio e nel quale sia maturato.