La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 12378 depositata il 17 aprile 2020 intervenendo in tema del reato di cui all’articolo 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 riaffermando che “ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10 -ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentate di una società a responsabilità limitata il quale imputato del reato di omesso versamento IVA veniva successivamente condannato dal Tribunale. L’indagato proponeva ricorso, avverso la decisione del Tribunale, inanzi alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza impugnata. Il condannato proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso. Per i giudici di legittimità “il debito erariale non deve risultare dai registri delle fatture emesse o dalle fatture o dalla contabilità di impresa o, ancora, dal bilancio: il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto è solo quello oggetto della dichiarazione annuale”
Per cui il presupposto necessario ai fini della consumazione del reato è costituito dalla presentazione della dichiarazione ed ai fini del tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla cd. soglia) con quello che risulta dalla contabilità dell’impresa (in ipotesi ad essa inferiore) non ha perciò alcuna rilevanza posto che, come già rilevato, la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato.
Pertanto ai fini del reato in commento rileva solamente il debito erariale che emerge dalla dichiarazione annuale del contribuente e, non le cifre risultanti da altri documenti contabili o conteggi ed eventuali errori di calcolo emersi dopo la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione, non potranno essere computati in diminuzione degli importi da versare.