La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5132 depositata il 27 febbraio 2025, intervenendo in tema di riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, ha riaffermato che ” Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell’associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. III, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. n. 917 del 1986.

Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associativa” (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30008); 

I giudici di legittimità evidenziano, a tal proposito, che “come ha ripetutamente affermato questa Corte, l’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non solo dalla veste giuridica assunta dall’associazione, che costituisce un elemento formale, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass. 11 dicembre 2012, n. 22578; Cass. 5 agosto 2016, n. 16449); “

Per gli Ermellini l’orientamento della propria giurisprudenza (vedasi Cass., sez. V, sentenza n. 30008del 2021) statuisce che ”  se è vero che l’applicabilità della disposizione è subordinata ad un requisito formale e, cioè, all’affiliazione dell’associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso del requisito formale non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

ne consegue che non sono determinanti il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pure è obbligatorio per quanto riguarda i principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e delle regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta, in quando quello che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative (Cass. n. 9 febbraio 2023, n. 3900), il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass., 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., 30 aprile 2019, n. 11492; Cass., 11 novembre 2020, n. 25353; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29500); “

In particolare la sentenza n. 30008/2021 chiarisce che “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ripudiato il criterio formalistico pretendendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: le esenzioni d’imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché, secondo consolidata giurisprudenza, l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 10393 del 30/04/2018, Rv. 647995-01; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11492 del 30/04/2019, Rv. 653745-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29500 del 24/12/2020; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10979 del 9/6/2020; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3476 del 14/2/2020; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16449 del 5/8/2016; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25353 dell’11/11/2020).”

Per cui, con specifico riferimento al dato formale, è stato anche affermato, dal Supremo consesso,  che “gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dall’art. III del D.P.R. n. 917 del 1986, in materia di IRPEG, e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall’art. 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997 – a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’ art. 5 del decreto legislativo n. 460 citato (art. III, comma 4 quinquies), ma anche dell’accertamento che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. 30 maggio 2012, n. 8623; Cass., 12 maggio 2020, n. 11456); “

In ordine all’onere della prova, i giudici di piazza Cavour, hanno statuito che l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è, pertanto, a carico del soggetto che la invoca, ossia l’associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 cod. civ. (Cass., 12 febbraio 2013, n. 3360; Cass., 25 marzo 2015, n. 5931; Cass., 4 ottobre 2017, n. 23167);”

Pertanto, concludono i giudici nella sentenza in commento, che l’accertamento sulla spettanza di tali agevolazioni deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell’ente sono erogate e l’effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell’associazione sportiva (Cass. n. 6361 del 2 marzo 2023);”