La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18945 depositata il 10 luglio 2025, intervenendo in tema di appalti ad alta intensità di manodopera, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa.”
La vicenda ha riguardato alcuni lavoratori che chiedevano la ricostituzione del rapporto in capo al committente a causa della non genuinità del contratto di appalto o, in subordine, l’accertamento della codatorialità tra committente ed appaltatore. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, respingeva le domande dei lavoratori. I dipendenti proponevano appello. La Corte territoriale, contestando la specificità dei motivi di gravame relativamente alle parti argomentative che non contrastavano adeguatamente la motivazione della sentenza appellata, ha ritenuto, sul presupposto che si verteva in una ipotesi di un appalto leggero, in primo luogo inammissibili i capitoli di prova articolati in ordine alla mancanza di autonomia dell’impresa appaltatrice e all’esercizio del potere di controllo esercitato dal committente sull’appaltatore; ha, poi, rilevato la genuinità del contratto di appalto, da qualificare appunto “leggero” come detto, tenuto conto del preminente rilievo dell’elevato numero dei dipendenti e della elevata professionalità degli stessi nonché la legittimità del trasferimento ex art. 2112 cod. civ. del ramo di azienda della Direzione Recupero Crediti. I lavoratori, avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione fondato su sette motivi.
I giudici di legittimità accoglievano il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti.
Per gli Ermellini “Il solo elevato numero dei dipendenti e la elevata professionalità degli stessi, come invece opinato dalla Corte di appello, non sono, pertanto, presupposti idonei e bastanti, da soli, per consentire la sussunzione dell’appalto in oggetto in uno cd. leggero: andavano esaminati, a tal fine, anche la coesione del gruppo ed il possesso di specifiche e qualificanti tecniche da parte dei lavoratori e non solo la loro professionalità in astratto. “
Pertanto per i giudici di piazza Cavour per la qualificazione e la genuinità degli appalti “leggeri”, ossia quelli caratterizzati da un’intensità preponderante di manodopera rispetto agli altri fattori. Infatti per la Suprema Corte “sia per il numero del personale addetto al servizio (oltre 500 addetti passati alle dipendenze di T. S.p.a.) sia per la professionalità specifica dei lavoratori addetti al recupero crediti sia per il costo elevato delle retribuzioni di gran lunga superiori al corrispettivo del servizio fornito.
A parere di questo Collegio tali elementi non sono di per sé, sufficienti ad includere la fattispecie concreta nella categoria degli appalti cd. leggeri.
Per ritenere sussistente un appalto cd. leggero occorre, invece, come è stato affermato in sede di legittimità, che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (Cass. n. 6256/2019). “