La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 23330 depositata il 29 agosto 2024, intervenendo in tema di determinazione del risarcimento del danno subito da un lavoratore autonomo, ha ribadito il principio secondo cui “… ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ciò che conta è il reddito “dichiarato”, irrilevante, pertanto, essendo la circostanza che esso includa la voce che il ricorrente indica come “adeguamento per studi di settore”, nel senso che “imputet sibi” la scelta del Qu.An. di includere la stessa in quella “base imponibile” che costituisce, come visto, il punto di riferimento per l’applicazione della norma summenzionata. …”
La vicenda ha riguardato un lavoratore autonomo, il quale a seguito di un sinistro stradale cita in giudizio il responsabile del sinistro al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il Tribunale adito accoglieva la domanda solo in relazione alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Avverso tale decisione il lavoratore autonomo proponeva appello. La Corte territoriale accoglieva parzialmente il primo, riconoscendo anche il danno patrimoniale calcolata sul reddito lordo d’impresa risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal danneggiato.. La parte soccombente averso la decisone di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso.
Gli Ermellini chiariscono che “il danno patrimoniale da perdita o – come nella specie – da riduzione della capacità lavorativa specifica è soggetto al principio dell’integralità del risarcimento (Cass. Sez. 3, ord. 16 febbraio 2024, n. 4289, Rv. 670107-01; Cass. Sez. 3, ord. 16 gennaio 2024, n. 1607, Rv. 670059-01), di talché, se il sistema di calcolo osservato per quantificare i redditi maturati, nella specie, dal An. (o meglio, la riduzione degli stessi) nelle annualità successive al sinistro, avesse effettivamente portato ad una loro sottostima, la violazione dell’art. 1223 cod. civ. dovrebbe ritenersi integrata.”
Infine, il Supremo consesso evidenzia che “… agli effetti del risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, va considerata l’incidenza dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo avuto riguardo al reddito “dichiarato” ai fini dell’imposta sul reddito (Cass. 3, sent. 15 maggio 2018, n. 11759, Rv. 648613-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2008, n. 18855, Rv. 604213-01 e, ancora prima, Cass. Sez. 3, sent. 20 giugno 1996, n. 5680 Rv. 498197-01, Cass. Sez. 3, sent. 23 marzo 1994, n. 2822, Rv. 485895-01).
Invero, le pronunce richiamate da -omissis- affermano che “l’art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, nel disporre che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina”, per il lavoro autonomo, “sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni” (così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. n. 11759 del 2018, cit.). La norma, dunque, “attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell’applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l’applicazione dell’imposta stessa ma alla base imponibile di cui all’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cioè all’importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell’imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d’acconto) ed il totale dei costi inerenti all’esercizio professionale – analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati – senza possibilità di ulteriore decurtazione dell’importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta sofferte dal professionista” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 11759 del 2018, cit.). …”