La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 223 depositata il 4 gennaio 2024, intervenendo in tema di deducibilità di perdite su credito, ha riaffermato il principio di diritte secondo cui “… in tema di imposte sui redditi, l’art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986”, ora art. 101, comma 5, “prevedendo che, al di fuori dell’ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l’onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita”, Cass. sez. V, 26.2.2020, n. 5183 (evidenza aggiunta); …”
Per cui al fine della deducibilità delle perdite su credito, eccezion fatta per la perdita su crediti a seguito dall’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, occorre provare, da parte del creditore, la difficoltà di recupero del credito.
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui l’Agenzia delle Entrate, che a seguito di verifiche conclusi con Processi Verbali di Costatazione, notificava un avviso di accertamento concernente maggiori tributi Ires ed Irap. La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso in Commissione Tributaria provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure respingevano integralmente il ricorso. La società proponeva appello avverso la decisione di primo grado. I giudici di appello rigettavano l’impugnativa e confermavano la decisione adottata dai giudici di primo grado. La contribuente avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su dieci motivi.
I giudici di piazza Cavour rigettano il ricorso della contribuente.
Pertanto come riaffermato dai giudici di legittimità “… in tema di contenzioso tributario, per la deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali, non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente, che voglia portare in deduzione la perdita, è tenuto a fornire elementi inequivoci per ritenere il credito di difficile esazione, la cui ponderazione integra una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità”, Cass. sez. V, 14.1.2015, n. 403. …”
Nel caso di specie la Suprema Corte concorda con i giudici di merito ritenendo che “… la contribuente non abbia documentato la ricorrenza di elementi certi e precisi di inesigibilità dei crediti, non avendo intrapreso alcuna utile azione per il loro recupero, neppure quando la possibilità di provvedervi era stata evidenziata dal proprio consulente, essendosi avvalsa per esprimere la propria valutazione di inesigibilità dei crediti esclusivamente dei pareri resi dal consulente, privi di un corredo documentale idoneo a dimostrare la condizione di insolvibilità dei debitori. …”
Inoltre, il Supremo consesso, conferma la decisione dei giudici di appello in tema competenza temporale della perdita della caparra confirmatoria incamerata dal venditore a seguito inadempimenti del compratore. Infatti i giudici di appello hanno ritenuto che avendo il venditore dichiarato di trattenere la caparra nell’anno 2004, non vi era plausibile ragione, per la società odierna ricorrente, di dichiarare la perdita su credito, invocandone la deduzione, nell’anno 2007. Pertanto la perdita della caparra confirmatoria è di competenza del periodo di imposta in cui il venditore trattiene la stessa.
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