Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 223 depositata il 4 gennaio 2024 – In tema di imposte sui redditi, l’art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986”, ora art. 101, comma 5, “prevedendo che, al di fuori dell’ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l’onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita